Art. 5. Risorse finanziarie 1. Sono trasferite alla regione Marche e alle province le risorse finanziarie relative alle spese di funzionamento riguardanti i compiti conferiti, in precedenza svolti dal settore politiche per l'impiego delle direzioni regionali e provinciali del lavoro, dalle sezioni circoscrizionali per l'impiego ed il collocamento in agricoltura e dall'ufficio speciale collocamento lavoratori dello spettacolo. Tali risorse, indicate nella tabella F, sono determinate ai sensi dell'art. 7, comma 8, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, con riferimento alle spese sostenute dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale nell'esercizio finanziario 1997. 2. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, si provvede all'individuazione e al trasferimento delle risorse finanziarie relative al personale, indicato nella tabella A, che passa alla regione Marche e alle province, tenuto anche conto di quanto previsto dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 ottobre 1998, sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. 3. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di cui al precedente comma, si provvede altresi' all'individuazione e al trasferimento alla regione delle risorse finanziarie relative alle unita' di personale cessate dal servizio fra il 30 giugno 1997 e la data di effettivo trasferimento. Le regioni, d'intesa con le province, provvedono all'utilizzo e al riparto di tali risorse al fine del riequilibrio territoriale e dell'efficacia dei servizi, entro sessanta giorni dal loro trasferimento. 4. Sono trasferite alla regione Marche le risorse finanziarie relative alle spese globalmente sostenute per l'agenzia per l'impiego nell'esercizio finanziario 1997, come indicate nella tabella G. 5. Fino all'entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 2, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale corrisponde alla regione e alle province, per il tramite di funzionari delegati, le risorse finanziarie di spettanza in ragione d'anno. 6. A decorrere dall'anno 2000, le risorse finanziarie da trasferire alla regione e alle province, saranno corrisposte dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sulla base delle quantificazioni indicate nei decreti di trasferimento.