Art. 6. Disposizioni transitorie e finali 1. Ove le condizioni logistiche delle sezioni circoscrizionali e della agenzia per l'impiego non ne consentano la collocazione, al fine di garantire la continuita' nei servizi, il personale, come individuato all'art. 1, continua a permanere, in via temporanea, nei locali attualmente occupati e comunque non oltre il 31 dicembre 2000. Le tabelle da A a G, allegate al presente decreto, ne costituiscono parte integrante. Roma, 5 agosto 1999 p. Il Presidente: Bassanini