Art. 6.
                  Disposizioni transitorie e finali
 1.  Ove  le  condizioni  logistiche delle sezioni circoscrizionali e
della agenzia per l'impiego non ne  consentano  la  collocazione,  al
fine  di  garantire  la  continuita'  nei servizi, il personale, come
individuato all'art. 1, continua a permanere, in via temporanea,  nei
locali attualmente occupati e comunque non oltre il 31 dicembre 2000.
 Le  tabelle da A a G, allegate al presente decreto, ne costituiscono
parte integrante.
  Roma, 5 agosto 1999
                                          p. Il Presidente: Bassanini