Art. 4.
                   Sistema informativo del lavoro
 1.  Al  fine di assicurare la conduzione coordinata ed integrata del
sistema informativo lavoro, secondo quanto previsto dall'articolo  11
del  decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, tenuto conto delle
disposizioni in materia contenute nella legge regionale, il Ministero
del lavoro e della previdenza sociale trasferisce alla regione Umbria
e alle singole province, salvo diverso  accordo  tra  le  stesse,  le
risorse  informatiche,  assegnate all'agenzia regionale per l'impiego
ed alle sezioni circoscrizionali per l'impiego ed il collocamento  in
agricoltura,  come  individuate  nella  tabella  D.  Il Ministero del
lavoro e della previdenza sociale  trasferira',  inoltre,  secondo  i
tempi  e  le modalita' di consegna, installazione e messa in funzione
previsti  dai  rispettivi  contratti   di   fornitura,   le   risorse
informatiche indicate nella tabella E.
 2.  Il  Ministero del lavoro e della previdenza sociale concede alla
regione Umbria e alle  province  l'utilizzazione  delle  licenze  dei
prodotti software individuati e resi disponibili nel formato sorgente
o   binario   e   successive  versioni  adeguative,  migliorative  ed
evolutive, secondo quanto indicato nella tabella F.
 3.  Considerato  che  il   sistema   informativo   lavoro   utilizza
l'infrastruttura  di  trasporto  della  rete  unitaria della pubblica
amministrazione, sono a carico  del  Ministero  del  lavoro  e  della
previdenza  sociale gli oneri del servizio di trasporto relativi alla
connessione del proprio centro  di  elaborazione  dati  ai  punti  di
accesso  della  rete  unitaria.  La  regione  sosterra' gli oneri del
servizio di trasporto per la parte relativa alla connessione  con  il
piu' vicino punto di accesso alla suddetta rete unitaria.
 4.  Sono a carico della regione Umbria e delle province le attivita'
di manutenzione e conduzione delle risorse trasferite.
 5. Le modalita' ed i termini per l'attuazione di quanto previsto  ai
precedenti  commi,  sono  disciplinati  con  la  convenzione,  di cui
all'articolo 11, comma 7, del decreto legislativo 23  dicembre  1997,
n.  469,  da  stipularsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore
del presente decreto.