Art. 4. Sistema informativo del lavoro 1. Al fine di assicurare la conduzione coordinata ed integrata del sistema informativo lavoro, secondo quanto previsto dall'articolo 11 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, tenuto conto delle disposizioni in materia contenute nella legge regionale, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale trasferisce alla regione Umbria e alle singole province, salvo diverso accordo tra le stesse, le risorse informatiche, assegnate all'agenzia regionale per l'impiego ed alle sezioni circoscrizionali per l'impiego ed il collocamento in agricoltura, come individuate nella tabella D. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale trasferira', inoltre, secondo i tempi e le modalita' di consegna, installazione e messa in funzione previsti dai rispettivi contratti di fornitura, le risorse informatiche indicate nella tabella E. 2. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale concede alla regione Umbria e alle province l'utilizzazione delle licenze dei prodotti software individuati e resi disponibili nel formato sorgente o binario e successive versioni adeguative, migliorative ed evolutive, secondo quanto indicato nella tabella F. 3. Considerato che il sistema informativo lavoro utilizza l'infrastruttura di trasporto della rete unitaria della pubblica amministrazione, sono a carico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale gli oneri del servizio di trasporto relativi alla connessione del proprio centro di elaborazione dati ai punti di accesso della rete unitaria. La regione sosterra' gli oneri del servizio di trasporto per la parte relativa alla connessione con il piu' vicino punto di accesso alla suddetta rete unitaria. 4. Sono a carico della regione Umbria e delle province le attivita' di manutenzione e conduzione delle risorse trasferite. 5. Le modalita' ed i termini per l'attuazione di quanto previsto ai precedenti commi, sono disciplinati con la convenzione, di cui all'articolo 11, comma 7, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, da stipularsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.