Art. 5.
                         Risorse finanziarie
 1.  Sono  trasferite  alla regione Umbria e alle province le risorse
finanziarie  relative  alle  spese  di  funzionamento  riguardanti  i
compiti  conferiti,  in  precedenza  svolti dal settore politiche per
l'impiego delle direzioni regionali e provinciali del  lavoro,  dalle
sezioni   circoscrizionali   per  l'impiego  ed  il  collocamento  in
agricoltura e dall'ufficio  speciale  collocamento  lavoratori  dello
spettacolo.  Tali risorse, indicate nella tabella G, sono determinate
ai  sensi  dell'art.  7, comma 8, del decreto legislativo 23 dicembre
1997, n.  469, con riferimento alle spese sostenute dal Ministero del
lavoro e della previdenza sociale nell'esercizio finanziario 1997.
 2. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto,
con decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri,  si  provvede
all'individuazione  e  al  trasferimento  delle  risorse  finanziarie
relative al personale, indicato nelle tabelle A e C, che  passa  alla
regione Umbria e alle province, tenuto anche conto di quanto previsto
dall'art.   6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9
ottobre 1998, sentita la Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  -
Dipartimento  della  funzione pubblica e il Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica.
 3. Con lo stesso decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri,
si  provvede  altresi'  all'individuazione  e  al  trasferimento alla
regione delle risorse finanziarie relative alle unita'  di  personale
cessate  dal  servizio  fra  il 30 giugno 1997 e la data di effettivo
trasferimento.   Le regioni, d'intesa  con  le  province,  provvedono
all'utilizzo  e  al  riparto di tali risorse al fine del riequilibrio
territoriale e dell'efficacia dei servizi, entro sessanta giorni  dal
loro trasferimento.
 4.  Sono  trasferite  alla  regione  Umbria  le  risorse finanziarie
relative alle spese globalmente sostenute per l'agenzia per l'impiego
nell'esercizio finanziario 1997, come indicate nella tabella H.
 5. Fino  all'entrata  in  vigore  del  decreto  del  Presidente  del
Consiglio  dei  Ministri di cui al comma 2, il Ministero del lavoro e
della previdenza sociale corrisponde alla regione  e  alle  province,
per  il  tramite  di  funzionari  delegati, le risorse finanziarie di
spettanza in ragione d'anno.
 6. A decorrere dall'anno 2000, le risorse finanziarie da  trasferire
alla  regione  e alle province, saranno corrisposte dal Ministero del
tesoro, del bilancio e della  programmazione  economica,  sulla  base
delle quantificazioni indicate nei decreti di trasferimento.