Art. 3.
         Procedura di assegnazione e gestione dei contributi
              per le assunzioni con contratti a termine
  1. Per  ogni assunzione  a tempo  pieno con  contratto di  lavoro a
termine di durata almeno  biennale, formalizzata nell'esercizio 1999,
nell'ambito  di  progetti di  ricerca  di  durata predeterminata,  e'
concesso  ai  soggetti  di  cui   all'art.  2,  un  contributo  cosi'
determinato:
  a) 30  milioni di lire  per anno, per un  massimo di due  anni, nel
caso di assunzione di dottori di ricerca e di possessori di titolo di
formazione postlaurea conseguito anche all'estero;
  b) 20  milioni di lire  per anno, per un  massimo di due  anni, nel
caso di assunzione di laureati con certificata esperienza nel settore
della ricerca.
  2.  Ad  ogni  soggetto  beneficiario non  puo'  essere  erogato  un
contributo complessivo di importo superiore  a 60 milioni di lire per
anno.
  3. I  contributi di cui  al comma 1  non sono cumulabili  con altre
agevolazioni previste per  le assunzioni di cui al  predetto comma da
normative nazionali o comunitarie.
  4. Ai  lavoratori assunti ai sensi  del comma 1 e'  corrisposta una
retribuzione non inferiore a quella  iniziale prevista per il profilo
professionale di  ricercatore del  contratto collettivo  nazionale di
lavoro  cui  appartiene il  soggetto  beneficiario,  ovvero a  quella
iniziale  prevista per  lo  stesso profilo  dal contratto  collettivo
nazionale  di  lavoro  del  comparto ricerca,  qualora  il  contratto
collettivo   di  appartenenza   non  preveda   il  predetto   profilo
professionale.
  5.  I  soggetti di  cui  all'art.  2  che intendono  avvalersi  dei
contributi  di  cui  al  comma   1,  devono  inoltrare  al  Ministero
dell'universita'  e   della  ricerca  scientifica  e   tecnologica  -
Dipartimento per  lo sviluppo  ed il potenziamento  dell'attivita' di
ricerca,  mediante lettera  raccomandata con  avviso di  ricevimento,
entro  e non  oltre il  31 dicembre  1999, una  domandadichiarazione,
redatta  secondo  lo  schema   predisposto  dal  competente  ufficio,
contenente le seguenti indicazioni:
  a) dati  identificativi del soggetto  richiedente e suo  settore di
attivita';
  b) possesso dei requisiti di cui all'art. 2 del presente decreto;
  c) descrizione  dei progetti di  ricerca ed indicazione  della loro
durata;
  d)  requisiti e  quantita'  del personale  da assumere  avvalendosi
delle  agevolazioni  di cui  al  presente  articolo, con  descrizione
sintetica delle funzioni che si intendono assegnare;
  e) comunicazione di non aver  fruito di altre agevolazioni disposte
da normative  nazionali o  comunitarie per l'assunzione  di personale
con i requisiti di cui al  comma 1 nell'ambito del medesimo progetto,
ovvero comunicazione di  avere in corso domande  per il finanziamento
del medesimo progetto.
  6.  Il Ministero  dell'universita'  e della  ricerca scientifica  e
tecnologica,  verificata  a  pena  di  esclusione  della  domanda  la
completezza dei dati  di cui al comma 5, forma  un primo elenco delle
domande ammesse secondo l'ordine cronologico risultante dalla data di
ricevimento da  parte del Ministero dell'universita'  e della ricerca
scientifica  e  tecnologica,  con   esclusivo  riferimento  a  quelle
presentate dai soggetti di cui all'art.  2, comma 1, dalle lettere a)
ad   e);   entro  trenta   giorni   dal   ricevimento  il   Ministero
dell'universita' e  della ricerca scientifica e  tecnologica verifica
la disponibilita' finanziaria di cui all'art. 1, comma 2, lettera a),
e  comunica al  richiedente l'ammissibilita'  al contributo.  Qualora
alla data di  cui al comma 5 non risulti  esaurito lo stanziamento di
cui all'art. 1, comma 2,  lettera a), il Ministero dell'universita' e
della ricerca scientifica e tecnologica forma per la cifra residua un
successivo  elenco  delle domande  comunque  presentate  entro il  31
dicembre 1999 dai soggetti di cui  all'art. 2, comma 1, lettera f), e
ammesse  ai sensi  del presente  comma, secondo  l'ordine cronologico
risultante  dalla   data  di  ricevimento  da   parte  del  Ministero
dell'universita'  e  della  ricerca   scientifica  e  tecnologica,  e
comunica  al richiedente,  verificata la  disponibilita' finanziaria,
l'ammissibilita' al contributo.
  7.  Il   soggetto  beneficiario,   a  seguito   dell'ammissione  al
contributo  trasmette, entro  trenta  giorni, pena  la decadenza,  al
Ministero dell'universita' e della  ricerca scientifica e tecnologica
- Dipartimento per lo sviluppo  ed il potenziamento dell'attivita' di
ricerca, copia autenticata dei contratti di assunzione, corredati del
curriculum  del  soggetto  assunto,   e  comunica  le  modalita'  per
l'accreditamento del  contributo. Entro  trenta giorni,  il Ministero
dell'universita' e  della ricerca scientifica e  tecnologica provvede
al versamento del contributo per il primo anno.
  8.  Al termine  della  prima  annualita' in  cui  e' articolato  il
progetto  di  ricerca,  il soggetto  beneficiario  trasmette,  dietro
richiesta del Ministero dell'universita'  e della ricerca scientifica
e    tecnologica,   una    relazione   sintetica,    sull'avanzamento
dell'attivita', dichiarando la permanenza dei requisiti di accesso ai
benefici  di  cui al  presente  decreto.  Sulla base  della  predetta
relazione, il Ministero dell'universita'  e della ricerca scientifica
e tecnologica, valutata la coerenza, con le modalita' di cui all'art.
6, comma 2, delle attivita' svolte  con gli obiettivi di cui all'art.
14, comma 1, della legge 24 giugno 1997, n. 196, dispone l'erogazione
della quota  di contributo  relativa alla  nuova fase  annuale ovvero
procede alla sua revoca o rimodulazione.
  9. Al termine  del progetto, il soggetto  beneficiario trasmette al
Ministero dell'universita' e della  ricerca scientifica e tecnologica
una  relazione   sintetica  sull'esito  dell'attivita'   di  ricerca,
dichiarando se intenda trasformare l'assunzione da temporanea a tempo
indeterminato,   dandone   successiva  comunicazione   al   Ministero
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica.
  10.  Con apposito  avviso  pubblicato nella  Gazzetta Ufficiale  il
Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
rende noto l'avvenuto esaurimento  dello stanziamento di cui all'art.
1,  comma  2,  lettera  a),  nonche'  l'elenco  dei  beneficiari;  le
domandedichiarazioni inoltrate successivamente alla data del predetto
avviso sono restituite al richiedente.