Art. 2. Ai fini della definizione dei termini e delle condizioni della procedura di vendita dei titoli di cui all'art. 1, i titoli descritti nell'allegato 1 sono collocati mediante sottoscrizione a fermo, da parte di una o piu' banche o istituti finanziari italiani o esteri, anche congiuntamente, di comprovata esperienza nel collocamento e nella trattazione sul mercato secondario di titoli emessi da societa' di cartolarizzazione italiane o estere, individuati dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentito l'INPS. Alle predette banche o istituti finanziari sono inviate lettere di sollecitazione all'offerta; il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, seleziona l'offerta piu' vantaggiosa con riferimento al prezzo di sottoscrizione a fermo dei titoli, espresso come margine sul tasso Euribor a sei mesi, all'importo della commissione e del rimborso spese richiesto per il collocamento, nonche' alla documentata esperienza in operazioni analoghe; l'esito di tale selezione viene comunicato all'INPS e alla societa' di cartolarizzazione.