Art. 2.
  Ai  fini della  definizione dei  termini e  delle condizioni  della
procedura di vendita dei titoli di cui all'art. 1, i titoli descritti
nell'allegato 1  sono collocati  mediante sottoscrizione a  fermo, da
parte di una  o piu' banche o istituti finanziari  italiani o esteri,
anche  congiuntamente, di  comprovata esperienza  nel collocamento  e
nella trattazione sul mercato secondario di titoli emessi da societa'
di cartolarizzazione italiane o estere, individuati dal Ministero del
tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione  economica,  sentito
l'INPS.
  Alle predette banche o istituti  finanziari sono inviate lettere di
sollecitazione all'offerta;  il Ministero del tesoro,  del bilancio e
della programmazione economica,  seleziona l'offerta piu' vantaggiosa
con  riferimento al  prezzo  di sottoscrizione  a  fermo dei  titoli,
espresso come margine sul tasso Euribor a sei mesi, all'importo della
commissione  e  del rimborso  spese  richiesto  per il  collocamento,
nonche' alla  documentata esperienza in operazioni  analoghe; l'esito
di  tale  selezione viene  comunicato  all'INPS  e alla  societa'  di
cartolarizzazione.