Allegato 1 SERIE 1 Importo: fino a ? 1.550 milioni. Cedole: semestrali (31/1 e 31/7), con prima cedola pagabile il 31/7/2000. Tasso di interesse: Euribor 6 mesi (Euribor interpolato per il primo periodo interessi) maggiorato di un margine, da determinarsi in prossimita' del collocamento. Natura dei titoli: titoli al portatore a ricorso limitato: l'obbligazione di pagamento sorge a carico della societa' emittente solo se, e nella misura in cui, la societa' emittente disponga delle somme necessarie per effettuare il relativo pagamento secondo un ordine di priorita' dei pagamenti che dovra' essere concordato tra la societa' emittente ed i creditori della stessa, conformemente alla prassi finanziaria delle operazioni di cartolarizzazione. Rimborso: e' previsto un ammortamento obbligatorio semestrale a partire dal 31/1/2001, per un importo pari al capitale disponibile secondo quanto previsto in uno specifico ordine di priorita' dei pagamenti da concordarsi tra la societa' emittente ed i creditori della stessa, conformemente alla prassi finanziaria delle operazioni di cartolarizzazione. Scadenza stimata: 31/1/2001. Scadenza legale: 31/1/2002, fermo restando che qualora i titoli non fossero stati integralmente rimborsati entro la data di Scadenza legale, essi continueranno ad essere rimborsati fino al 31/1/2015, decorso il quale termine tutti i diritti relativi ai titoli saranno per cio' stesso perenti. Rating atteso: AAA (Standard & Poor's, Moody's Investors Service, Fitch IBCA e Duff & Phelps Credit Rating Co). Quotazione: successivamente alla data di emissione dei titoli e' prevista la quotazione dei medesimi presso uno o piu' mercati regolamentati dell'Unione Europea. Rimborso facoltativo: la societa' emittente ha la facolta' di rimborsare anticipatamente i titoli (per l'intero e non in parte) anche a seguito di una modifica dell'attuale regime fiscale relativo ai titoli emessi che imponga alla societa' emittente di effettuare nuove ritenute o deduzioni fiscali. Scadenza anticipata: qualora si verificassero inadempimenti da parte della societa' emittente i titoli, ovvero essa fosse assoggettata a procedure esecutive o di liquidazione anche concorsuali, ovvero l'esecuzione degli obblighi da essa assunti in relazione all'operazione di cartolarizzazione divenisse illecita, ovvero ancora il capitale rimborsato fosse inferiore ad un importo da concordarsi nel regolamento dei titoli tra la societa' emittente ed i sottoscrittori il Rappresentante dei portatori dei titoli avra' la facolta', ovvero l'obbligo se cosi' richiesto da un'assemblea straordinaria dei portatori dei titoli o da un numero dei portatori dei titoli che rappresenti almeno il 20% dell'importo in linea capitale da rimborsare, di dichiarare la societa' emittente decaduta dal beneficio del termine; nel qual caso tutti i titoli ancora in essere saranno rimborsabili pro rata senza alcuna priorita' di rimborso tra i titoli delle tre serie. Rappresentante dei portatori dei titoli: una primaria societa' fiduciaria nominata dai sottoscrittori dei titoli all'atto della sottoscrizione dei medesimi. I portatori dei titoli potranno avere azione diretta nei confronti della societa' emittente esclusivamente nel caso in cui il Rappresentante ometta di tutelare i loro interessi. I titoli conterranno altresi' una specifica disciplina vincolante per i portatori dei titoli in merito alle formalita' di convocazione ed alle modalita' di funzionamento e decisione dell'assemblea dei portatori dei titoli. Legge regolatrice: legge italiana ovvero legge inglese. Foro competente: competenza esclusiva del tribunale di Roma ovvero delle corti inglesi in linea con la scelta della legge regolatrice. SERIE 2 Importo: fino a ? 1.550 milioni. Cedole: semestrali (31/1 e 31/7), con prima cedola pagabile il 31/7/2000. Tasso di interesse: Euribor 6 mesi (Euribor interpolato per il primo periodo interessi) maggiorato di un margine, da determinarsi all'esito del processo di selezione del sottoscrittore dei titoli. Natura dei titoli: titoli al portatore a ricorso limitato: l'obbligazione di pagamento sorge a carico della societa' emittente solo se, e nella misura in cui, la societa' emittente disponga delle somme necessarie per effettuare il relativo pagamento secondo un ordine di priorita' dei pagamenti che dovra' essere concordato tra la societa' emittente ed i creditori della stessa, conformemente alla prassi finanziaria delle operazioni di cartolarizzazione. Rimborso: e' previsto un ammortamento semestrale a partire dal 31/1/2002 per un importo pari al capitale disponibile, secondo quanto previsto in uno specifico ordine di priorita' dei pagamenti da concordarsi tra la societa' emittente ed i creditori della stessa, conformemente alla prassi finanziaria delle operazioni di cartolarizzazione. Scadenza stimata: 31/1/2002. Scadenza legale: 31/1/2004, fermo restando che qualora i titoli non fossero stati integralmente rimborsati entro la data di Scadenza legale, essi continueranno ad essere rimborsati fino al 31/1/2015, decorso il quale termine tutti i diritti relativi ai titoli saranno per cio' stesso perenti. Rating atteso: AAA (Standard & Poor's, Moody's Investors Service, Fitch IBCA e Duff & Phelps Credit Rating Co.). Quotazione: successivamente alla data di emissione dei titoli e' prevista la quotazione dei medesimi presso uno o piu' mercati regolamentati dell'Unione Europea. Rimborso facoltativo: la societa' emittente ha la facolta' di rimborsare anticipatamente i titoli (per l'intero e non in parte) anche a seguito di una modifica dell'attuale regime fiscale relativo ai titoli emessi che imponga alla societa' emittente di effettuare nuove ritenute o deduzioni fiscali. Scadenza anticipata: qualora si verificassero inadempimenti da parte della societa' emittente i titoli, ovvero essa fosse assoggettata a procedure esecutive o di liquidazione anche concorsuali, ovvero l'esecuzione degli obblighi da essa assunti in relazione all'operazione di cartolarizzazione divenisse illecita, ovvero ancora il capitale rimborsato fosse inferiore ad un importo da concordarsi nel regolamento dei titoli tra la societa' emittente ed i sottoscrittori il Rappresentante dei portatori dei titoli avra' la facolta', ovvero l'obbligo se cosi' richiesto da un'assemblea straordinaria dei portatori dei titoli o da un numero dei portatori dei titoli che rappresenti almeno il 20% dell'importo in linea capitale da rimborsare, di dichiarare la societa' emittente decaduta dal beneficio del termine; nel qual caso tutti i titoli ancora in essere saranno rimborsabili pro rata senza alcuna priorita' di rimborso tra i titoli delle tre serie. Rappresentante dei portatori dei titoli: una primaria societa' fiduciaria nominata dai sottoscrittori dei titoli all'atto della sottoscrizione dei medesimi. I portatori dei titoli potranno avere azione diretta nei confronti della societa' emittente esclusivamente nel caso in cui il Rappresentante ometta di tutelare i loro interessi. I titoli conterranno altresi' una specifica disciplina vincolante per i portatori dei titoli in merito alle formalita' di convocazione e dalle modalita' di funzionamento e decisione dell'assemblea dei portatori dei titoli. Legge regolatrice: legge italiana ovvero legge inglese. Foro competente: competenza esclusiva del tribunale di Roma ovvero delle corti inglesi in linea con la scelta della legge regolatrice. SERIE 3 Importo: fino a ? 1.550 milioni. Cedole: semestrali (31/1 e 31/7), con prima cedola pagabile il 31/7/2000. Tasso di interesse: Euribor 6 mesi (Euribor interpolato per il primo periodo interessi) maggiorato di un margine, da determinarsi all'esito del processo di selezione del sottoscrittore dei titoli. Natura dei titoli: titoli al portatore a ricorso limitato: l'obbligazione di pagamento sorge a carico della societa' emittente solo se, e nella misura in cui, la societa' emittente disponga delle somme necessarie per effettuare il relativo pagamento secondo un ordine di priorita' dei pagamenti che dovra' essere concordato tra la societa' emittente ed i creditori della stessa, conformemente alla prassi finanziaria delle operazioni di cartolarizzazione. Rimborso: e' previsto un ammortamento obbligatorio semestrale a partire dal 31/7/2000, per un importo pari al minore tra (a) il capitale disponibile secondo quanto previsto in uno specifico ordine di priorita' dei pagamenti da concordarsi tra la societa' emittente ed i creditori della stessa, conformemente alla prassi finanziaria delle operazioni di cartolarizzazione, e (b) fino al rimborso dei titoli della Serie 1 e della Serie 2, l'importo che sara' concordato nel regolamento dei titoli tra la societa' emittente ed i sottoscrittori. Scadenza stimata: 31/7/2003. Scadenza legale: 31/1/2008, fermo restando che qualora i titoli non fossero stati integralmente rimborsati entro la data di Scadenza legale, essi continueranno ad essere rimborsati fino al 31/1/2015, decorso il quale termine tutti i diritti relativi ai titoli saranno per cio' stesso perenti. Rating atteso: AAA (Standard & Poor's, Moody's Investors Service, Fitch IBCA e Duff & Phelps Credit Rating Co.). Quotazione: successivamente alla data di emissione dei titoli e' prevista la quotazione dei medesimi presso uno o piu' mercati regolamentati dell'Unione Europea. Rimborso facoltativo: la societa' emittente ha la facolta' di rimborsare anticipatamente i titoli (per l'intero e non in parte) anche a seguito di una modifica dell'attuale regime fiscale relativo ai titoli emessi che imponga alla societa' emittente di effettuare nuove ritenute o deduzioni fiscali. Scadenza anticipata: qualora si verificassero inadempimenti da parte della societa' emittente i titoli, ovvero essa fosse assoggettata a procedure esecutive o di liquidazione anche concorsuali, ovvero l'esecuzione degli obblighi da essa assunti in relazione all'operazione di cartolarizzazione divenisse illecita, ovvero ancora il capitale rimborsato fosse inferiore ad un importo da concordarsi nel regolamento dei titoli tra la societa' emittente ed i sottoscrittori il Rappresentante dei portatori dei titoli avra' la facolta', ovvero l'obbligo se cosi' richiesto da un'assemblea straordinaria dei portatori dei titoli o da un numero dei portatori dei titoli che rappresenti almeno il 20% dell'importo in linea capitale, da rimborsare, di dichiarare la societa' emittente decaduta dal beneficio del termine; nel qual caso tutti i titoli ancora in essere saranno rimborsabili Pro rata senza alcuna priorita' di rimborso tra i titoli delle tre serie. Rappresentante dei portatori dei titoli: una primaria societa' fiduciaria nominata dai sottoscrittori dei titoli all'atto della sottoscrizione dei medesimi. I portatori dei titoli potranno avere azione diretta nei confronti della societa' emittente esclusivamente nel caso in cui il Rappresentante ometta di tutelare i loro interessi. I titoli conterranno altresi' una specifica disciplina vincolante per i portatori dei titoli in merito alle formalita' di convocazione ed alle modalita' di funzionamento e decisione dell'assemblea dei portatori dei titoli. Legge regolatrice: legge italiana ovvero legge inglese. Foro competente: competenza esclusiva del tribunale di Roma ovvero delle corti inglesi in linea con la scelta della legge regolatrice.