IL MINISTRO DEI TRASPORTI
                         E DELLA NAVIGAZIONE
  Visto  l'art.  229 del  nuovo  codice  della strada  approvato  con
decreto  legislativo   30  aprile   1992,  n.  285,   pubblicato  nel
supplemento ordinario  alla Gazzetta Ufficiale  n. 114 del  18 maggio
1992 che  delega i Ministri  della Repubblica a recepire,  secondo le
competenze  loro attribuite,  le  direttive  comunitarie afferenti  a
materie disciplinate dallo stesso codice;
  Visto l'art. 71 del nuovo codice della strada che ai commi 2, 3 e 4
stabilisce  la   competenza  del  Ministro  dei   trasporti  e  della
navigazione a decretare in materia  di norme costruttive e funzionali
dei  veicoli a  motore e  dei loro  rimorchi, ispirandosi  al diritto
comunitario;
  Visto  il  proprio  decreto  5 agosto  1974  di  recepimento  della
direttiva  del Consiglio  n. 70/311/CEE,  pubblicato nel  supplemento
ordinario  alla  Gazzetta Ufficiale  n.  251  del 26  settembre  1974
concernente il  ravvicinamento delle legislazioni degli  Stati membri
in materia di  dispositivi di sterzo dei veicoli a  motore e dei loro
rimorchi;
  Visto il proprio decreto del  10 novembre 1993 di recepimento della
direttiva  92/62/CEE  della  Commissione, pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n.  284 del 3 dicembre  1993, che da ultimo  ha adeguato al
progresso tecnico la direttiva 70/311/CEE;
  Visto il  proprio decreto dell'8  maggio 1995 di  recepimento delle
direttive 92/53/CEE  e 93/81/CEE concernente il  ravvicinamento delle
legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli
a motore  e dei  loro rimorchi  pubblicato nel  supplemento ordinario
alla Gazzetta  Ufficiale n.  148 del  27 giugno  1995 come  da ultimo
modificato dal  proprio decreto  4 agosto  1998 di  recepimento della
direttiva 98/14/CE pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 147 del 31 agosto 1998;
  Vista la direttiva 1999/7/CE della Commissione del 26 gennaio 1999,
che adegua al progresso tecnico la direttiva 70/311/CEE del Consiglio
concernente il dispositivo di sterzo dei  veicoli a motore e dei loro
rimorchi;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Ai fini  del presente  decreto,  per "veicolo"  si intendono  i
veicoli definiti all'art. 2 del decreto ministeriale 8 maggio 1995 di
recepimento  delle direttive  92/53/CEE  e  93/81/CEE concernente  il
ravvicinamento  delle   legislazioni  degli  Stati   membri  relative
all'omologazione  dei veicoli  a  motore e  dei  loro rimorchi,  come
modificato  dal decreto  ministeriale  4 agosto  1998 di  recepimento
della direttiva 98/14/CE.