IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE Visto l'art. 229 del nuovo codice della strada approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 1992 che delega i Ministri della Repubblica a recepire, secondo le competenze loro attribuite, le direttive comunitarie afferenti a materie disciplinate dallo stesso codice; Visto l'art. 71 del nuovo codice della strada che ai commi 2, 3 e 4 stabilisce la competenza del Ministro dei trasporti e della navigazione a decretare in materia di norme costruttive e funzionali dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, ispirandosi al diritto comunitario; Visto il proprio decreto 5 agosto 1974 di recepimento della direttiva del Consiglio n. 70/311/CEE, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 251 del 26 settembre 1974 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di dispositivi di sterzo dei veicoli a motore e dei loro rimorchi; Visto il proprio decreto del 10 novembre 1993 di recepimento della direttiva 92/62/CEE della Commissione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 3 dicembre 1993, che da ultimo ha adeguato al progresso tecnico la direttiva 70/311/CEE; Visto il proprio decreto dell'8 maggio 1995 di recepimento delle direttive 92/53/CEE e 93/81/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 148 del 27 giugno 1995 come da ultimo modificato dal proprio decreto 4 agosto 1998 di recepimento della direttiva 98/14/CE pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 147 del 31 agosto 1998; Vista la direttiva 1999/7/CE della Commissione del 26 gennaio 1999, che adegua al progresso tecnico la direttiva 70/311/CEE del Consiglio concernente il dispositivo di sterzo dei veicoli a motore e dei loro rimorchi; Decreta: Art. 1. 1. Ai fini del presente decreto, per "veicolo" si intendono i veicoli definiti all'art. 2 del decreto ministeriale 8 maggio 1995 di recepimento delle direttive 92/53/CEE e 93/81/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, come modificato dal decreto ministeriale 4 agosto 1998 di recepimento della direttiva 98/14/CE.