Art. 2. 1. A decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto non e' consentito rifiutare l'omologazione CE ovvero l'omologazione nazionale di un tipo di veicolo a motore nonche' rifiutare l'immatricolazione o vietare la vendita, o la messa in circolazione di un veicolo per motivi concernenti i dispositivi di sterzo se il veicolo soddisfa le prescrizioni dei decreto ministeriale 5 agosto 1974 come da ultimo modificato dal presente decreto. 2. A decorrere dal 1 ottobre 2000 non e' consentito rilasciare l'omologazione CE ne' l'omologazione di portata nazionale per motivi concernenti il dispositivo di sterzo se non sono soddisfatte le prescrizioni del decreto ministeriale 5 agosto 1974 come da ultimo modificato dal presente decreto.