Art. 2.
  1. A decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto non
e'  consentito  rifiutare  l'omologazione  CE  ovvero  l'omologazione
nazionale  di  un   tipo  di  veicolo  a   motore  nonche'  rifiutare
l'immatricolazione o vietare  la vendita, o la  messa in circolazione
di un  veicolo per motivi concernenti  i dispositivi di sterzo  se il
veicolo soddisfa  le prescrizioni  dei decreto ministeriale  5 agosto
1974 come da ultimo modificato dal presente decreto.
  2.  A decorrere  dal 1  ottobre 2000  non e'  consentito rilasciare
l'omologazione CE ne' l'omologazione  di portata nazionale per motivi
concernenti  il dispositivo  di  sterzo se  non  sono soddisfatte  le
prescrizioni del  decreto ministeriale 5  agosto 1974 come  da ultimo
modificato dal presente decreto.