IL DIRETTORE GENERALE del Dipartimento delle entrate Visto il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e successive modificazioni concernente la disciplina delle attivita' di gioco; Vista la legge 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, concernente la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e la revisione della disciplina in materia di pubblico impiego; Vista la direttiva del 4 giugno 1998 del Ministro delle finanze; Visto l'art. 3, comma 77, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che prevede che l'organizzazione e la gestione dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli sono riservate ai Ministeri delle finanze e per le politiche agricole; Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, in attuazione del predetto art. 3, comma 78, della citata legge n. 662 del 1996, con il quale si e' provveduto al riordino della materia dei giochi e delle scommesse relative alle corse dei cavalli, per quanto attiene agli aspetti organizzativi, funzionali, fiscali e sanzionatori, nonche' al riparto dei relativi proventi; Visto l'art. 19, comma 1, del citato regolamento, in base al quale i gestori degli ippodromi, relativamente alle scommesse accettate all'interno degli ippodromi, i titolari delle agenzie ippiche, per le scommesse dalle stesse accettate, il concessionario, per le scommesse TRIS raccolte presso le ricevitorie, gli allibratori, per le scommesse a quota fissa dagli stessi accettate, presentano all'ufficio competente, anche in via telematica, la dichiarazione di inizio di attivita' su stampato conforme al modello approvato con apposito decreto del Ministero delle finanze; Considerato che occorre dare attuazione alla disposizione di cui all'art. 19 del citato regolamento; Considerato che la raccolta delle scommesse sulle corse ippiche a totalizzatore nazionale e a quota fissa da parte dei concessionari, vincitori della gara indetta con bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'11 maggio 1999, ha inizio il 1 gennaio 2000; Decreta: Art. 1. 1. I soggetti indicati nelle premesse, in esecuzione di quanto previsto dall'art. 19 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, debbono presentare all'ufficio competente la dichiarazione di inizio di attivita' redatta su stampato conforme al modello allegato al presente decreto. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 4 novembre 1999 Il direttore generale: Romano