IL DIRETTORE GENERALE
                   del Dipartimento delle entrate
  Visto il decreto  legislativo 14 aprile 1948, n.  496, e successive
modificazioni concernente la disciplina delle attivita' di gioco;
  Vista la legge 3 febbraio  1993, n. 29, e successive modificazioni,
concernente    la    razionalizzazione   dell'organizzazione    delle
amministrazioni pubbliche e la  revisione della disciplina in materia
di pubblico impiego;
  Vista la direttiva del 4 giugno 1998 del Ministro delle finanze;
  Visto l'art. 3, comma 77, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che
prevede  che  l'organizzazione  e  la gestione  dei  giochi  e  delle
scommesse relativi alle corse dei cavalli sono riservate ai Ministeri
delle finanze e per le politiche agricole;
  Visto  il  regolamento emanato  con  decreto  del Presidente  della
Repubblica 8 aprile 1998, n. 169,  in attuazione del predetto art. 3,
comma 78,  della citata  legge n. 662  del 1996, con  il quale  si e'
provveduto al  riordino della  materia dei  giochi e  delle scommesse
relative  alle corse  dei cavalli,  per quanto  attiene agli  aspetti
organizzativi, funzionali, fiscali e sanzionatori, nonche' al riparto
dei relativi proventi;
  Visto l'art. 19, comma 1, del  citato regolamento, in base al quale
i  gestori degli  ippodromi, relativamente  alle scommesse  accettate
all'interno degli ippodromi, i titolari delle agenzie ippiche, per le
scommesse dalle stesse accettate, il concessionario, per le scommesse
TRIS  raccolte  presso  le   ricevitorie,  gli  allibratori,  per  le
scommesse   a  quota   fissa  dagli   stessi  accettate,   presentano
all'ufficio competente, anche in  via telematica, la dichiarazione di
inizio di  attivita' su  stampato conforme  al modello  approvato con
apposito decreto del Ministero delle finanze;
  Considerato che  occorre dare  attuazione alla disposizione  di cui
all'art. 19 del citato regolamento;
  Considerato che la  raccolta delle scommesse sulle  corse ippiche a
totalizzatore nazionale e  a quota fissa da  parte dei concessionari,
vincitori  della gara  indetta  con bando  pubblicato nella  Gazzetta
Ufficiale dell'11 maggio 1999, ha inizio il 1 gennaio 2000;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  I soggetti  indicati nelle  premesse, in  esecuzione di  quanto
previsto  dall'art.  19  del  regolamento  emanato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, debbono presentare
all'ufficio  competente  la  dichiarazione  di  inizio  di  attivita'
redatta su stampato conforme al modello allegato al presente decreto.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 4 novembre 1999
                                        Il direttore generale: Romano