Art. 2.
  Le confezioni  della specialita'  medicinale sopra  indicata devono
essere poste in commercio con  il riassunto delle caratteristiche del
prodotto, etichette  e fogli illustrativi cosi'  come precedentemente
autorizzati  da   questa  amministrazione,  con  le   sole  modifiche
necessarie per l'adeguamento al presente decreto.