Art. 5.
  Concorrono  al  funzionamento  della   scuola  le  strutture  della
facolta'  di medicina  e chirurgia  e quelle  del Servizio  sanitario
nazionale  individuate nei  protocolli  d'intesa di  cui all'art.  6,
comma  2,  del   decreto  legislativo  n.  502/1992   e  del  decreto
legislativo  n.  517/1993  ed  il  relativo  personale  universitario
appartenente ai settori scientificodisciplinari di cui alla tabella "
A"  e  quello  dirigente   del  Servizio  sanitario  nazionale  delle
corrispondenti aree funzionali e discipline.
  La sede della scuola di  specializzazione e' presso il dipartimento
di scienze biomediche.