Avvertenza:
  Il testo coordinato  qui pubblicato e' stato  redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni  sulla promulgazione  delle  leggi, sull'emanazione  dei
decreti  del  Presidente  della   Repubblica  e  sulle  pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985,  n.  1092,  al  solo   fine  di  facilitare  la  lettura  delle
disposizioni del  decretolegge, integrate con le  modifiche apportate
dalla legge di conversione. Restano invariati il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
  Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con
caratteri corsivi.
  Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni (( ... )).
  A norma dell'art.  15, comma 5, della legge 23  agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo  e ordinamento della Presidenza
del Consiglio  dei Ministri), le  modifiche apportate dalla  legge di
conversione hanno efficacia dal giorno  successivo a quello della sua
pubblicazione.
  Nella Gazzetta  Ufficiale del  3 dicembre  1999 si  procedera' alla
ripubblicazione  del  presente   testo  coordinato,  corredato  delle
relative note.
                               Art. 1.
  (( 1. E' istituita la contabilita' speciale del Fondo nazionale  ))
(( per il servizio civile di cui all'articolo 19 della legge 8     ))
(( luglio 1998, n. 230. Il Fondo e' integrato per l'anno 1999 di   ))
(( lire 51 miliardi.                                               ))
  2. Al relativo onere  si provvede mediante corrispondente riduzione
dello  stanziamento   iscritto,  ai   fini  del   bilancio  triennale
1999-2001,  nell'ambito dell'unita'  previsionale  di  base di  parte
corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del
tesoro,  del bilancio  e  della programmazione  economica per  l'anno
1999,  parzialmente utilizzando  per  l'anno 1999  quanto  a lire  20
miliardi l'accantonamento relativo alla  Presidenza del Consiglio dei
Ministri, (( quanto a  lire 25,776 miliardi l'accantonamento relativo
al Ministero  del lavoro e della  previdenza sociale e quanto  a lire
5,224 miliardi  l'accantonamento relativo al Ministero  della difesa.
))
  3.  Il Ministro  del tesoro,  del bilancio  e della  programmazione
economica  e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri  decreti,  le
occorrenti variazioni di bilancio.