Art. 3.
  1. All'onere conseguente l'attuazione  degli interventi di cui alla
presente  ordinanza si  provvede  con  le disponibilita'  dell'unita'
previsionale di  base 6.2.1.2. "Fondo della  protezione civile" dello
stato di previsione  della Presidenza del Consiglio  dei Ministri per
l'anno 1999.