IL DIRETTORE  GENERALE delle politiche agricole  ed agroindustriali
nazionali
  Vista la legge  n. 237 del 19  luglio 1993, art. 1,  comma 1-bis di
conversione con  modificazioni del decreto  legge 20 maggio  1993, n.
149, recante  interventi urgenti  in favore dell'economia  che recita
"le  garanzie concesse,  prima della  data di  entrata in  vigore del
presente  >    decreto,   da soci di  cooperative agricole, a  favore
delle cooperative    stesse,  di    cui   sia    stata    previamente
accertata  l'insolvenza,  sono  assunte  a  carico del bilancio dello
Stato";
  Visto  il  decreto  ministeriale  n. 80161  del  2  febbraio  1994,
pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale n. 39 del 17  febbraio 1994, con
il quale sono stati fissati  i criteri di attuazione della richiamata
legge n. 237/1993, art. 1, comma 1-bis;
  Vista  la circolare  n. 17  del  14 luglio  1994, pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale n. 196 del 23 agosto 1994, con la quale sono state
fissate le modalita' di presentazione delle istanze da parte di soci,
di  curatori fallimentari,  commissari liquidatori  e presidenti  dei
collegi sindacali;
  Visto  il  decreto  ministeriale  n.  83667  del  2  ottobre  1995,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 238 dell'11
ottobre  1995,  con  il  quale   sono  stati  approvati  i  risultati
dell'istruttoria  svolta  sulle  istanze presentate  ai  sensi  della
citata  legge   n.  237/1993,  art.   1,  comma  1-bis   e  riportati
nell'elaborato datato 30 giugno 1995;
  Visto  il decreto  ministeriale  del 18  dicembre 1995,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - serie generale  - n. 1 del 2 gennaio 1996,
con il quale e' stato approvato un nuovo elaborato datato 30 novembre
1995 in  sostituzione di  quello allegato  al decreto  ministeriale 2
ottobre 1995, n. 83667;
  Considerato che e'  stato accolto con decreto  del Presidente della
Repubblica addi' 4 maggio 1999 il ricorso straordinario al Presidente
della  Repubblica  presentato   da  Gianfranco  Bastari,  commissario
liquidatore della cooperativa "Pian  d'Arcione", avverso il Ministero
delle risorse agricole, alimentari e  forestali, ora Ministero per le
politiche agricole, annullando il decreto ministeriale 2 ottobre 1995
nella  parte  in  cui   esclude  dall'accollo  la  cooperativa  "Pian
d'Arcione" dai benefici di cui alla  legge n. 237/1993, art. 1, comma
1-bis,  in  quanto il  decreto  ministeriale  di liquidazione  coatta
amministrativa e' intervenuto dopo il 2 febbraio 1994;
  Esaminata  la documentazione  e  accertato  che relativamente  alle
garanzie  prestate a  favore  della B.N.L.,  di  Casa delle  Macchine
S.r.l., con  sede a Viterbo e  Azienda agricola Resteya, con  sede in
Campo Molino, non sono state presentate le cambiali e che pertanto le
suddette garanzie devono  essere inserite con il codice C  2.3 di cui
alla  legenda allegata  al  citato decreto  ministeriale 18  dicembre
1995;
  Ritenuto  di  dover  dare   corso  all'inserimento  delle  garanzie
prestate  dai   soci  garanti  della  cooperativa   "Pian  d'Arcione"
nell'elenco n.  1 di  cui al decreto  ministeriale 18  dicembre 1995,
tenuto anche conto delle variazioni disposte a seguito di sentenze;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Le  garanzie prestate  da Arpini  Ferminia socia  della cooperativa
"Pian d'Arcione", con sede in Tarquinia a favore della Banca popolare
del Cimino  e del C.A.P.  di Viterbo  sono inserite nell'elenco  n. 1
allegato al  decreto ministeriale 18 dicembre  1995, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 1996, assumendo rispettivamente
le posizioni numeri 600 e 601.