IL DIRETTORE GENERALE
dello   sviluppo   produttivo   e  competitivita'   del   Ministero
  dell'industria, del commercio e dell'artigianato
                           di concerto con
                            IL DIRETTORE
dell'unita' di gestione della  navigazione marittima ed interna del
  Ministero dei trasporti e della navigazione
  Vista la direttiva 94/25/CE del  Parlamento europeo e del Consiglio
del 16 giugno 1994 sul ravvicinamento delle disposizioni legislative,
regolamentari  ed amministrative  degli Stati  membri riguardanti  le
unita' da diporto;
  Vista la legge  6 febbraio 1996, n. 52, legge  comunitaria 1994 ed,
in particolare, l'art. 49 e l'allegato A;
  Visto il decreto legislativo 14  agosto 1996, n. 436, di attuazione
della predetta direttiva 94/25/CE;
  Considerato che  nelle more dell'emanazione del  regolamento di cui
all'art. 7  del decreto legislativo 14  agosto 1996, n. 436,  si puo'
provvedere ad  una autorizzazione provvisoria degli  organismi di cui
all'art. 6 del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436;
  Ritenuto comunque necessario che gli operatorieconomici del settore
possano  disporre di  una struttura  di certificazione  nazionale dei
propri prodotti;
  Vista l'istanza avanzata dall'Istituto Giordano S.p.a., con sede in
Bellaria (Rimini), via Rossini, 2;
  Rilevato  che  l'Istituto  Giordano  S.p.a.  possiede  i  requisiti
elencati nell'allegato  X al decreto  legislativo 14 agosto  1996, n.
436;
  Visto l'esito favorevole della  visita ispettiva condotta presso il
richiedente;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. L'Istituto  Giordano S.p.a. e' autorizzato,  in via provvisoria,
ai sensi dell'art.  7 del decreto legislativo14 agosto  1996, n. 436,
ad  espletare per  i prodotti  rientranti nel  campo di  applicazione
della direttiva 94/25/CE ed a  richiesta dei produttori o importatori
le procedure  di attestazione  di conformita' di  cui all'art.  6 del
decreto stesso e precisamente:
  a)  l'esecuzione  di prove,  calcoli  equivalenti  o controlli  per
l'accertamento;   della  stabilita'   conformemente   al  punto   3.2
dell'allegato   II;   delle   caratteristiche   di   galleggiabilita'
conformemente al punto 3.3 dello stesso allegato II;
    b) il rilascio di attestato di esame CE del tipo;
  c)  la valutazione  e l'approvazione  del sistema  di qualita'  del
produttore per la linea di prodotti richiesta dal fabbricante;
  d) la verifica della conformita'  ai requisiti della direttiva: per
ogni singola unita' di prodotto, oppure con metodi statistici;
  e) la verifica  della conformita' ai requisiti  della direttiva per
unico prodotto;
  f) la valutazione  e l'approvazione del sistema  di qualita' totale
del produttore.