IL DIRETTORE GENERALE
                   del Dipartimento delle entrate
  Visto il decreto  legislativo 3 febbraio 1993, n.  29, e successive
modificazioni ed integrazioni;
  Vista  la legge  29  ottobre 1991,  n. 358,  recante  norme per  la
ristrutturazione  del  Ministero  delle finanze,  ed  in  particolare
l'art. 7,  commi 10,  lettera b), e  11, che  prevedono l'istituzione
degli uffici delle entrate;
  Visto il decreto del Presidente  della Repubblica 27 marzo 1992, n.
287,  recante  il  regolamento  degli  uffici  e  del  personale  del
Ministero delle finanze, ed in  particolare l'art. 41, che disciplina
i compiti e  le attribuzioni degli uffici  delle entrate, stabilendo,
fra  l'altro,  che  nei  comuni a  maggior  sviluppo  demografico  ed
economico  possono  essere  istituti  uffici  delle  entrate  a  base
circoscrizionale, la cui competenza puo' essere estesa anche a comuni
limitrofi;
  Visto il  decreto del Ministro  delle finanze 21 dicembre  1996, n.
700,  recante  il  regolamento   per  l'individuazione  degli  uffici
dell'Amministrazione   finanziaria   di  livello   dirigenziale   non
generale,  nel quale  vengono,  tra l'altro,  individuati gli  uffici
delle entrate, ivi compresi quelli a base circoscrizionale;
  Visto l'art. 16, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 29
del 1993, cosi' come sostituito  dall'art. 11 del decreto legislativo
31 marzo 1998,  n. 80, che individua tra le  funzioni dei titolari di
uffici  dirigenziali  generali  anche  l'adozione  di  atti  relativi
all'organizzazione degli uffici di livello dirigenziale non generale;
  Considerato  che tra  gli atti  riguardanti l'organizzazione  degli
uffici  di livello  dirigenziale non  generale devono  ricomprendersi
anche  quelli  volti a  determinare  la  competenza territoriale  dei
menzionati uffici a base circoscrizionale;
  Considerato  che, tra  i previsti  uffici a  base circoscrizionale,
sono di prossima attivazione quelli di Torino;
  Considerato  che  l'istituzione  di  uffici delle  entrate  a  base
circoscrizionale nei  maggiori centri urbani risponde  alla finalita'
di facilitare l'accesso del pubblico  agli uffici ed esige quindi che
gli stessi  trovino sistemazione in  punti diversi del  territorio di
competenza,  in  modo da  risultare  il  piu' possibile  baricentrici
rispetto al proprio bacino di utenza;
  Considerato  che nella  sede  di Torino,  ove  sono previsti  sette
uffici delle  entrate a  base circoscrizionale,  non e'  stato finora
possibile   reperire  immobili   la   cui  dislocazione   rispondesse
all'esigenza  soprarappresentata,  sicche',   per  evitare  ulteriori
rinvii, si rende al  momento opportuno attivare provvisoriamente solo
quattro dei sette uffici previsti, ripartendo interamente fra essi la
competenza territoriale di detta sede;
  Considerato  che nella  citta' di  Torino  opera tra  gli altri  un
ufficio del  registro in materia  di abbonamenti radio  e televisione
(URAR-TV) con competenza estesa a tutto il territorio nazionale e che
per la peculiarita' di tale  attivita' si rende opportuno attribuirne
la trattazione ad uno solo degli uffici circoscrizionali di Torino;
  Vista la proposta formulata dalla Direzione regionale delle entrate
per  il  Piemonte  in  ordine alla  determinazione  della  competenza
territoriale degli uffici delle entrate circoscrizionali di Torino;
  Ritenuta la  necessita' di  determinare la  competenza territoriale
degli  uffici circoscrizionali  secondo  criteri  che assicurino,  in
conformita' a quanto  previsto dall'art. 41, comma  5, primo periodo,
del citato decreto  del Presidente della Repubblica n.  287 del 1992,
un'omogenea  ripartizione  dei  carichi  di lavoro  e  consentano  ai
contribuenti di raggiungere agevolmente l'ufficio di competenza;
  Ritenuto  altresi'  che,  in   relazione  alla  peculiarita'  delle
problematiche  connesse alla  ripartizione delle  competenze fra  gli
uffici  delle entrate  a base  circoscrizionale, si  rende necessario
determinare, per talune  tipologie di atti e per  la fase transitoria
di  passaggio  dai  vecchi  ai nuovi  uffici,  criteri  di  carattere
generale  per   la  determinazione  della  competenza   degli  uffici
circoscrizionali;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                       Competenza territoriale
                degli uffici delle entrate di Torino
  1.  Nel  comune  di  Torino   hanno  sede  quattro  uffici  a  base
circoscrizionale,  la  cui  competenza  territoriale  e'  specificata
nell'unita  tabella che  costituisce  parte  integrante del  presente
decreto.  Al  primo  ufficio   circoscrizionale  sono  attribuite  le
competenze gia' demandate all'ufficio  del registro abbonamenti radio
e televisione (URAR-TV).