Art. 2. Competenza degli uffici delle entrate circoscrizionali nelle materie gia' di spettanza degli uffici del registro 1. Per gli atti pubblici, per le scritture private autenticate e per gli atti degli organi giurisdizionali, la competenza dell'ufficio delle entrate circoscrizionale e' determinata in base all'ubicazione dello studio del notaio o al domicilio fiscale dell'autorita' giudiziaria o amministrativa o dell'ente cui appartiene il pubblico ufficiale obbligato a richiedere la registrazione. II direttore regionale delle entrate puo' comunque stabilire criteri diversi, sentiti il locale consiglio notarile o le autorita' od enti interessati, al fine di assicurare un'equilibrata distribuzione dei carichi di lavoro tra i singoli uffici circoscrizionali. 2. Per i rapporti pendenti presso gli uffici del registro da sopprimere contestualmente all'attivazione di uffici delle entrate a base circoscrizionale, la competenza e' ripartita tra questi ultimi con provvedimento del direttore regionale delle entrate secondo criteri volti ad assicurare una distribuzione omogenea dei carichi di lavoro fra i diversi uffici. Con idonea pubblicita' viene data comunicazione ai contribuenti riguardo all'ufficio competente per ciascun procedimento. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 16 novembre 1999 Il direttore generale: Romano