Art. 2.
        Competenza degli uffici delle entrate circoscrizionali
      nelle materie gia' di spettanza degli uffici del registro
  1. Per  gli atti pubblici,  per le scritture private  autenticate e
per gli atti degli organi giurisdizionali, la competenza dell'ufficio
delle entrate circoscrizionale e'  determinata in base all'ubicazione
dello  studio  del  notaio  o  al  domicilio  fiscale  dell'autorita'
giudiziaria o  amministrativa o dell'ente cui  appartiene il pubblico
ufficiale  obbligato  a  richiedere la  registrazione.  II  direttore
regionale  delle entrate  puo'  comunque  stabilire criteri  diversi,
sentiti  il  locale  consiglio  notarile   o  le  autorita'  od  enti
interessati, al  fine di assicurare un'equilibrata  distribuzione dei
carichi di lavoro tra i singoli uffici circoscrizionali.
  2.  Per i  rapporti  pendenti  presso gli  uffici  del registro  da
sopprimere contestualmente all'attivazione di  uffici delle entrate a
base circoscrizionale,  la competenza e' ripartita  tra questi ultimi
con  provvedimento  del  direttore regionale  delle  entrate  secondo
criteri volti ad assicurare una distribuzione omogenea dei carichi di
lavoro  fra  i diversi  uffici.  Con  idonea pubblicita'  viene  data
comunicazione  ai contribuenti  riguardo  all'ufficio competente  per
ciascun procedimento.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 16 novembre 1999
                                        Il direttore generale: Romano