IL DIRETTORE dell'unita' di gestione autotrasporto persone e cose Visto il decreto ministeriale 3 febbraio 1988, n. 82, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 1988; Visto il decreto ministeriale 13 settembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 224 del 25 settembre 1990, il decreto ministeriale 1 marzo 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 58 del 9 marzo 1991, il decreto ministeriale 25 marzo 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 29 marzo 1991, il decreto ministeriale 25 settembre 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 233 del 4 ottobre 1991, il decreto ministeriale 7 maggio 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 108 dell'11 maggio 1992, il decreto ministeriale 1 agosto 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 184 del 6 agosto 1992, il decreto ministeriale 6 novembre 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 266 dell'11 novembre 1992; Visto l'accordo stipulato tra la CEE e l'Austria sul traffico di transito effettuato sia in conto terzi che in conto proprio; Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 novembre 1992, recante criteri unitari volti a favorire la sollecita soluzione dei problemi attinenti il settore dell'autotrasporto merci per conto terzi (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 281 del 28 novembre 1992); Visto il decreto ministeriale 20 aprile 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 93 del 20 aprile 1993, il decreto dirigenziale 10 luglio 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 163 del 14 luglio 1993, il decreto dirigenziale 24 settembre 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 29 settembre 1993, il decreto dirigenziale 28 febbraio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 2 marzo 1994, il decreto dirigenziale 13 maggio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 115 del 19 maggio 1994, il decreto dirigenziale 28 luglio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 183 del 6 agosto 1994, il decreto dirigenziale 19 ottobre 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 248 del 22 ottobre 1994, il decreto dirigenziale 11 gennaio 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 16 del 20 gennaio 1995, il decreto dirigenziale 6 giugno 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 134 del 10 giugno 1995, il decreto dirigenziale 19 settembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 223 del 23 settembre 1995, il decreto dirigenziale 15 novembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 271 del 20 novembre 1995, il decreto dirigenziale 13 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 19 dicembre 1995, il decreto dirigenziale 30 luglio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 181 del 3 agosto 1996, il decreto dirigenziale 8 ottobre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 240 del 12 ottobre 1996, il decreto dirigenziale 2 dicembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 287 del 7 dicembre 1996, il decreto dirigenziale 7 maggio 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 108 del 12 maggio 1997, il decreto dirigenziale 16 settembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 224 del 25 settembre 1997, il decreto dirigenziale 30 ottobre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 5 novembre 1997, il decreto dirigenziale 3 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 9 marzo 1998, il decreto dirigenziale 29 luglio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 179 del 3 agosto 1998, il decreto dirigenziale 10 novembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 266 del 13 novembre 1998, il decreto dirigenziale 25 novembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 278 del 27 novembre 1998 e il decreto dirigenziale 14 aprile 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 20 aprile 1999; Visto il trattato di adesione dell'Austria, della Norvegia, della Finlandia e della Svezia all'Unione europea ratificato con legge n. 686 del 14 dicembre 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 16 dicembre 1994; Visto il regolamento (CE) n. 1524/96 della Commissione del 30 luglio 1996 che modifica il regolamento (CE) n. 3298/94 riguardo al sistema di ecopunti per autocarri in transito attraverso l'Austria; Considerato il nuovo sistema di ecopunti articolato su quote quadrimestrali; Decreta: Art. 1. 1. L'assegnazione degli ecopunti necessari per l'attraversamento del territorio austriaco alle imprese aventi diritto, che effettuano trasporto di merci in conto proprio ed in conto terzi, viene calcolata, per il primo quadrimestre 2000, moltiplicando il numero dei transiti effettuati da ciascuna impresa nel primo quadrimestre del 1999 per 7,57 (consumo di ecopunti per ogni transito previsto dal regolamento CE n. 3298/94 della commissione del 21 dicembre 1994 per l'anno 2000). 2. Il numero dei transiti effettuato da ciascuna impresa nel primo quadrimestre del 1999 viene determinato in base ai dati rilevati dal sistema informativo della Kapsch. 3. L'amministrazione si riserva di effettuare periodiche verifiche sul consumo, al fine di stabilire eventuali penalizzazioni in caso di scarso o irregolare utilizzo.