IL DIRETTORE
                       dell'unita' di gestione
                    autotrasporto persone e cose
  Visto il  decreto ministeriale 3  febbraio 1988, n.  82, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 1988;
  Visto il  decreto ministeriale 13 settembre  1990, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  224  del   25  settembre  1990,  il  decreto
ministeriale 1 marzo 1991, pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 58
del 9 marzo  1991, il decreto ministeriale 25  marzo 1991, pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  75  del 29  marzo  1991,  il  decreto
ministeriale 25  settembre 1991, pubblicato nella  Gazzetta Ufficiale
n. 233  del 4 ottobre  1991, il  decreto ministeriale 7  maggio 1992,
pubblicato nella  Gazzetta Ufficiale n.  108 dell'11 maggio  1992, il
decreto  ministeriale  1  agosto   1992,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale  n.  184 del  6  agosto  1992,  il decreto  ministeriale  6
novembre  1992, pubblicato  nella Gazzetta  Ufficiale n.  266 dell'11
novembre 1992;
  Visto l'accordo  stipulato tra la  CEE e l'Austria sul  traffico di
transito effettuato sia in conto terzi che in conto proprio;
  Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27
novembre 1992, recante criteri unitari  volti a favorire la sollecita
soluzione dei problemi attinenti  il settore dell'autotrasporto merci
per conto  terzi (pubblicata nella  Gazzetta Ufficiale n. 281  del 28
novembre 1992);
  Visto  il decreto  ministeriale  20 aprile  1993, pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 93 del  20 aprile 1993, il decreto dirigenziale
10 luglio  1993, pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale  n. 163  del 14
luglio 1993,  il decreto  dirigenziale 24 settembre  1993, pubblicato
nella Gazzetta  Ufficiale n.  229 del 29  settembre 1993,  il decreto
dirigenziale 28 febbraio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
50  del  2  marzo  1994,  il decreto  dirigenziale  13  maggio  1994,
pubblicato nella  Gazzetta Ufficiale  n. 115 del  19 maggio  1994, il
decreto  dirigenziale  28  luglio  1994,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale  n. 183  del  6  agosto 1994,  il  decreto dirigenziale  19
ottobre  1994, pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale  n.  248 del  22
ottobre  1994, il  decreto dirigenziale  11 gennaio  1995, pubblicato
nella  Gazzetta Ufficiale  n.  16  del 20  gennaio  1995, il  decreto
dirigenziale 6  giugno 1995,  pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale n.
134 del  10 giugno 1995,  il decreto dirigenziale 19  settembre 1995,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  223 del 23 settembre 1995, il
decreto  dirigenziale 15  novembre  1995,  pubblicato nella  Gazzetta
Ufficiale n.  271 del  20 novembre 1995,  il decreto  dirigenziale 13
dicembre  1995, pubblicato  nella Gazzetta  Ufficiale n.  295 del  19
dicembre  1995, il  decreto dirigenziale  30 luglio  1996, pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale n.  181  del  3  agosto 1996,  il  decreto
dirigenziale 8  ottobre 1996, pubblicato nella  Gazzetta Ufficiale n.
240 del  12 ottobre  1996, il decreto  dirigenziale 2  dicembre 1996,
pubblicato nella  Gazzetta Ufficiale n.  287 del 7 dicembre  1996, il
decreto  dirigenziale  7  maggio   1997,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale  n. 108  del 12  maggio  1997, il  decreto dirigenziale  16
settembre 1997,  pubblicato nella  Gazzetta Ufficiale  n. 224  del 25
settembre 1997,  il decreto dirigenziale 30  ottobre 1997, pubblicato
nella  Gazzetta Ufficiale  n. 258  del  5 novembre  1997, il  decreto
dirigenziale 3 marzo 1998, pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 56
del 9 marzo 1998, il  decreto dirigenziale 29 luglio 1998, pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale n.  179  del  3  agosto 1998,  il  decreto
dirigenziale 10 novembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
266 del 13  novembre 1998, il decreto dirigenziale  25 novembre 1998,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 278  del 27 novembre 1998 e il
decreto  dirigenziale  14  aprile  1999,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 91 del 20 aprile 1999;
  Visto il  trattato di adesione dell'Austria,  della Norvegia, della
Finlandia e della  Svezia all'Unione europea ratificato  con legge n.
686 del 14 dicembre 1994,  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 162
del 16 dicembre 1994;
  Visto  il regolamento  (CE)  n. 1524/96  della  Commissione del  30
luglio 1996 che  modifica il regolamento (CE) n.  3298/94 riguardo al
sistema di ecopunti per autocarri in transito attraverso l'Austria;
  Considerato  il  nuovo  sistema  di ecopunti  articolato  su  quote
quadrimestrali;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  L'assegnazione degli  ecopunti necessari  per l'attraversamento
del territorio austriaco alle  imprese aventi diritto, che effettuano
trasporto  di  merci  in  conto  proprio ed  in  conto  terzi,  viene
calcolata, per  il primo  quadrimestre 2000, moltiplicando  il numero
dei transiti  effettuati da  ciascuna impresa nel  primo quadrimestre
del 1999 per 7,57 (consumo di ecopunti per ogni transito previsto dal
regolamento CE n. 3298/94 della  commissione del 21 dicembre 1994 per
l'anno 2000).
  2. Il numero dei transiti  effettuato da ciascuna impresa nel primo
quadrimestre del 1999 viene determinato  in base ai dati rilevati dal
sistema informativo della Kapsch.
  3. L'amministrazione si riserva  di effettuare periodiche verifiche
sul consumo, al fine di stabilire eventuali penalizzazioni in caso di
scarso o irregolare utilizzo.