Art. 2. 1. Nell'eventualita' che la somma totale delle assegnazioni di ecopunti alle imprese aventi diritto superi, per il primo quadrimestre dell'anno 2000, il numero totale degli ecopunti spettanti ai vettori italiani per il medesimo periodo (1.286.180), il numero di ecopunti spettanti a ciascuna impresa, calcolato secondo i criteri esposti nel precedente art. 1, viene ridotto di un coefficiente percentuale pari alla differenza tra la somma totale delle assegnazioni di ecopunti alle imprese aventi diritto e il numero degli ecopunti disponibili per i vettori italiani per il primo quadrimestre dell'anno 2000. 2. Alle imprese che trasportano merci in conto proprio e' riservata una percentuale di ecopunti pari al 5% (64.309) del numero degli ecopunti assegnati ai vettori italiani per il primo quadrimestre dell'anno 2000.