Art. 2.
  1.  Nell'eventualita' che  la  somma totale  delle assegnazioni  di
ecopunti   alle  imprese   aventi  diritto   superi,  per   il  primo
quadrimestre  dell'anno   2000,  il  numero  totale   degli  ecopunti
spettanti ai vettori italiani per il medesimo periodo (1.286.180), il
numero di ecopunti spettanti a  ciascuna impresa, calcolato secondo i
criteri  esposti  nel   precedente  art.  1,  viene   ridotto  di  un
coefficiente  percentuale pari  alla differenza  tra la  somma totale
delle  assegnazioni di  ecopunti  alle imprese  aventi  diritto e  il
numero degli ecopunti disponibili per i vettori italiani per il primo
quadrimestre dell'anno 2000.
  2. Alle imprese che trasportano merci in conto proprio e' riservata
una  percentuale di  ecopunti pari  al 5%  (64.309) del  numero degli
ecopunti  assegnati ai  vettori  italiani per  il primo  quadrimestre
dell'anno 2000.