Art. 3.
  1. Alle imprese che effettuano  trasporto di merci in conto proprio
non  assegnatarie di  ecopunti, che  si impegnano  ad utilizzare  per
l'attraversamento del territorio austriaco veicoli il cui Copdokument
attesta  un  consumo di  ecopunti  pari  o  inferiore a  8,  verranno
attribuiti, dietro  presentazione di  apposita domanda, per  il primo
quadrimestre 2000, gli ecopunti eventualmente disponibili della quota
di ecopunti indicata al comma 2 dell'art. 2 del presente decreto.
  2.  Le  domande,  sottoscritte  dal  legale  rappresentante  o  dal
titolare, redatte  secondo l'allegato n. 2,  dovranno pervenire entro
il  15 gennaio  2000  per  il primo  quadrimestre,  al Ministero  dei
trasporti e  della navigazione  - Dipartimento trasporti  terrestri -
Unita' di gestione APC - APC 3,  via Caraci, 36 - 00157 Roma. Ad esse
dovra' essere allegata  l'attestazione di un versamento  di L. 20.000
sul c.c.p. 4028 (imposta di bollo).