Art. 3. 1. Alle imprese che effettuano trasporto di merci in conto proprio non assegnatarie di ecopunti, che si impegnano ad utilizzare per l'attraversamento del territorio austriaco veicoli il cui Copdokument attesta un consumo di ecopunti pari o inferiore a 8, verranno attribuiti, dietro presentazione di apposita domanda, per il primo quadrimestre 2000, gli ecopunti eventualmente disponibili della quota di ecopunti indicata al comma 2 dell'art. 2 del presente decreto. 2. Le domande, sottoscritte dal legale rappresentante o dal titolare, redatte secondo l'allegato n. 2, dovranno pervenire entro il 15 gennaio 2000 per il primo quadrimestre, al Ministero dei trasporti e della navigazione - Dipartimento trasporti terrestri - Unita' di gestione APC - APC 3, via Caraci, 36 - 00157 Roma. Ad esse dovra' essere allegata l'attestazione di un versamento di L. 20.000 sul c.c.p. 4028 (imposta di bollo).