Art. 4.
  1. Le imprese assegnatarie di ecopunti  ai sensi degli articoli 1 e
2 del  presente decreto, devono  presentare, a partire dalla  data di
entrata in  vigore del presente decreto  e fino al 15  dicembre 1999,
domanda di rinnovo valida per il primo quadrimestre dell'anno 2000.
  2. In caso di mancata presentazione della domanda, entro il termine
stabilito  nel comma  precedente,  l'impresa in  questione non  avra'
diritto ad alcuna assegnazione di  ecopunti per il primo quadrimestre
dell'anno 2000.
  3.  L'assegnazione  degli  ecopunti  alle  imprese  aventi  diritto
avverra' nell'ambito dei tempi tecnici necessari per il compimento di
tale operazione.
  4. Le domande di cui  ai comma precedenti sottoscritte dal titolare
o dal legale rappresentante dell'impresa richiedente, redatte secondo
l'allegato n. 1,  con allegata l'attestazione di un  versamento di L.
20.000 sul c.c.p. 4028 (imposta di bollo), dovranno essere inviate al
Ministero dei trasporti e  della navigazione - Dipartimento trasporti
terrestri - Unita'  di gestione APC -  APC 3, via Caraci,  36 - 00157
Roma.