Art. 4. 1. Le imprese assegnatarie di ecopunti ai sensi degli articoli 1 e 2 del presente decreto, devono presentare, a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 15 dicembre 1999, domanda di rinnovo valida per il primo quadrimestre dell'anno 2000. 2. In caso di mancata presentazione della domanda, entro il termine stabilito nel comma precedente, l'impresa in questione non avra' diritto ad alcuna assegnazione di ecopunti per il primo quadrimestre dell'anno 2000. 3. L'assegnazione degli ecopunti alle imprese aventi diritto avverra' nell'ambito dei tempi tecnici necessari per il compimento di tale operazione. 4. Le domande di cui ai comma precedenti sottoscritte dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa richiedente, redatte secondo l'allegato n. 1, con allegata l'attestazione di un versamento di L. 20.000 sul c.c.p. 4028 (imposta di bollo), dovranno essere inviate al Ministero dei trasporti e della navigazione - Dipartimento trasporti terrestri - Unita' di gestione APC - APC 3, via Caraci, 36 - 00157 Roma.