Art. 5.
  1.  Ai sensi  dell'art. 3,  comma  2, del  decreto ministeriale  18
aprile 1994,  n. 594,  riguardante i  procedimenti di  competenza del
Dipartimento trasporti  terrestri, le  domande devono  essere redatte
nelle forme e nei modi  stabiliti dall'amministrazione e pertanto, le
domande presentate  senza utilizzare gli appositi  schemi allegati al
presente decreto, verranno archiviate.
  2. Gli ecopunti ottenuti ai  sensi del presente decreto non possono
essere ceduti ad altra impresa.
  3.  Le  disposizioni  del  presente decreto  sono  applicabili  dal
momento della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
   Roma, 16 novembre 1999
                                                Il direttore: Ricozzi