Art. 11 - Partite di giro

   Le  partite  di  giro comprendono le entrate e le spese che l'Ente
effettua  in  qualita'  di  sostituto  di  imposta,  di  sostituto di
dichiarazione  ovvero  per  conto  di terzi le quali costituiscono al
tempo  stesso  un  debito  ed un credito per l'Ente, nonche' le somme
erogate  a  favore del cassiere ed ai funzionari delegati e da questi
rondicontate o rimborsate.