Art. 11 - Partite di giro Le partite di giro comprendono le entrate e le spese che l'Ente effettua in qualita' di sostituto di imposta, di sostituto di dichiarazione ovvero per conto di terzi le quali costituiscono al tempo stesso un debito ed un credito per l'Ente, nonche' le somme erogate a favore del cassiere ed ai funzionari delegati e da questi rondicontate o rimborsate.