Art. 13 - Avanzo o Disavanzo di amministrazione. Al bilancio di previsione e' allegata una tabella (allegato E) dimostrativa del presunto avanzo di amministrazione. Nella tabella vanno riportati anche i capitoli di spesa ed i relativi stanziamenti la cui copertura e' assicurata dall'utilizzazione del presunto avanzo di amministrazione. Detti stanziamenti restano indisponibili fino al momento e nella misura in cui l'avanzo stesso venga realizzato. Del presunto disavanzo di amministrazione risultante deve tenersi obbligatoriamente conto all'atto della formulazione delle previsioni di esercizio, al fine del relativo assorbimento, e il Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente riportera' i criteri adottati per pervenire all'assorbimento nella delibera di approvazione del bilancio di previsione. Nel caso di maggiore accertamento, in sede consuntiva, del disavanzo di amministrazione, rispetto a quanto preventivato, il Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente deve deliberare i necessari provvedimenti atti ad assorbire lo scostamento stesso.