Art. 13 - Avanzo o Disavanzo di amministrazione.

   Al  bilancio  di  previsione  e' allegata una tabella (allegato E)
dimostrativa  del  presunto  avanzo di amministrazione. Nella tabella
vanno  riportati anche i capitoli di spesa ed i relativi stanziamenti
la cui copertura e' assicurata dall'utilizzazione del presunto avanzo
di  amministrazione. Detti stanziamenti restano indisponibili fino al
momento e nella misura in cui l'avanzo stesso venga realizzato.

   Del  presunto disavanzo di amministrazione risultante deve tenersi
obbligatoriamente  conto all'atto della formulazione delle previsioni
di  esercizio,  al  fine del relativo assorbimento, e il Consiglio di
Amministrazione  su  proposta  del  Presidente  riportera'  i criteri
adottati   per   pervenire   all'assorbimento   nella   delibera   di
approvazione del bilancio di previsione.

   Nel  caso  di  maggiore  accertamento,  in  sede  consuntiva,  del
disavanzo  di  amministrazione,  rispetto  a  quanto preventivato, il
Consiglio   di   Amministrazione  su  proposta  del  Presidente  deve
deliberare i necessari provvedimenti atti ad assorbire lo scostamento
stesso.