Art. 16 - Fondo speciale per il rinnovo del contratto del personale Nel bilancio di previsione sia di competenza che di cassa e' istituito un fondo speciale per i presumibili oneri derivanti da contratti di lavoro del personale dipendente in corso di rinnovo limitatamente alla quota di riferimento dell'esercizio. Su tale capitolo non possono essere emessi mandati di pagamento. Al termine dell'esercizio, in caso di contrattazione non definita l'Ente provvede a trasferire le somme di cui al comma 1 ai relativi capitoli di spesa e ad impegnare gli importi. Questa operazione viene dettagliatamente illustrata nella nota allegata al bilancio. L'ammontare degli oneri di cui al comma 1 non concorrono alla determinazione delle spese del personale iscritte nel bilancio di previsione ai fini dell'applicazione dell'aliquota indicata all'ultimo capoverso dell'allegato 6, previsto dall'art. 59 del D.P.R. 16 ottobre 1979, n.509, successive modifiche ed integrazioni.