Art. 16 - Fondo speciale per il rinnovo del contratto del personale

   Nel  bilancio  di  previsione  sia  di  competenza che di cassa e'
istituito  un  fondo  speciale  per  i presumibili oneri derivanti da
contratti  di  lavoro  del  personale  dipendente in corso di rinnovo
limitatamente alla quota di riferimento dell'esercizio.

   Su tale capitolo non possono essere emessi mandati di pagamento.

   Al  termine dell'esercizio, in caso di contrattazione non definita
l'Ente  provvede  a trasferire le somme di cui al comma 1 ai relativi
capitoli di spesa e ad impegnare gli importi. Questa operazione viene
dettagliatamente illustrata nella nota allegata al bilancio.

   L'ammontare  degli  oneri  di  cui  al comma 1 non concorrono alla
determinazione  delle  spese  del  personale iscritte nel bilancio di
previsione   ai   fini   dell'applicazione   dell'aliquota   indicata
all'ultimo  capoverso  dell'allegato  6,  previsto  dall'art.  59 del
D.P.R. 16 ottobre 1979, n.509, successive modifiche ed integrazioni.