Art. 17 - Fondo residui perenti In relazione ai residui passivi eliminati dalle scritture finanziarie per perenzione amministrativa e' istituito nello Stato patrimoniale un apposito fondo. Per le operazioni di pagamento del residui di cui al comma, 1 da effettuarsi nell'esercizio, nel bilancio di previsione sia per competenza che per cassa e' iscritto tra le previsioni un capitolo denominato obbligazioni inerenti residui perenti. I pagamenti a carico del capitolo di cui al comma 2 sono disposti solo su richiesta del creditori, le somme pagate sono portate in detrazione del fondo di cui al comma 1.