Art. 17 - Fondo residui perenti

   In   relazione   ai  residui  passivi  eliminati  dalle  scritture
finanziarie  per  perenzione  amministrativa e' istituito nello Stato
patrimoniale un apposito fondo.

   Per  le  operazioni di pagamento del residui di cui al comma, 1 da
effettuarsi  nell'esercizio,  nel  bilancio  di  previsione  sia  per
competenza  che  per  cassa e' iscritto tra le previsioni un capitolo
denominato obbligazioni inerenti residui perenti.

   I  pagamenti a carico del capitolo di cui al comma 2 sono disposti
solo  su  richiesta  del  creditori,  le somme pagate sono portate in
detrazione del fondo di cui al comma 1.