Art. 18 - Assestamento, variazioni e storni al bilancio

   Le  variazioni  al bilancio di previsione di competenza e di cassa
di cui all'art. 6 comma 6 comprese quelle per l'utilizzo dei fondi di
cui ai precedenti articoli possono essere deliberate dal Consiglio di
Amministrazione,  su  proposta  del  Presidente,  entro  il  mese  di
novembre.  I provvedimenti sono accompagnati da una nota illustrativa
e da un quadro sintetico riepilogativo delle variazioni disposte.

   Sono  vietati  gli storni tra un capitolo e l'altro nella gestione
dei residui nonche' tra gestione dei residui e quella di competenza e
viceversa.

   Dopo   l'approvazione   del   consuntivo   relativo  all'esercizio
precedente,   si   da'   luogo   ad   un   assestamento  di  bilancio
dell'esercizio  in  corso,  tenendo  anche conto delle risultanze del
consuntivo  stesso.  In  questa  occasione viene disposta l'eventuale
rettifica dell'avanzo o disavanzo di amministrazione provvisoriamente
iscritto ai sensi dell'art. 13, primo comma.