Art. 18 - Assestamento, variazioni e storni al bilancio Le variazioni al bilancio di previsione di competenza e di cassa di cui all'art. 6 comma 6 comprese quelle per l'utilizzo dei fondi di cui ai precedenti articoli possono essere deliberate dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, entro il mese di novembre. I provvedimenti sono accompagnati da una nota illustrativa e da un quadro sintetico riepilogativo delle variazioni disposte. Sono vietati gli storni tra un capitolo e l'altro nella gestione dei residui nonche' tra gestione dei residui e quella di competenza e viceversa. Dopo l'approvazione del consuntivo relativo all'esercizio precedente, si da' luogo ad un assestamento di bilancio dell'esercizio in corso, tenendo anche conto delle risultanze del consuntivo stesso. In questa occasione viene disposta l'eventuale rettifica dell'avanzo o disavanzo di amministrazione provvisoriamente iscritto ai sensi dell'art. 13, primo comma.