Art. 19 - Esercizio provvisorio Nei casi in cui l'approvazione del bilancio da parte della Amministrazione Vigilante non giunga prima dell'inizio dell'esercizio di riferimento il Presidente chiede l'autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio. L'Ente provvede, per non oltre quattro mesi, a gestire gli stanziamenti di bilancio limitatamente per ogni mese, ad un dodicesimo della spesa prevista per ciascun capitolo dell'ultimo bilancio deliberato dal Consiglio di Amministrazione ovvero nei limiti della maggiore spesa ove si tratti di spese obbligatorie e non suscettibili di impegno e pagamento frazionato.