Art. 19 - Esercizio provvisorio

   Nei  casi  in  cui  l'approvazione  del  bilancio  da  parte della
Amministrazione Vigilante non giunga prima dell'inizio dell'esercizio
di  riferimento  il  Presidente chiede l'autorizzazione all'esercizio
provvisorio del bilancio.

   L'Ente  provvede,  per  non  oltre  quattro  mesi,  a  gestire gli
stanziamenti   di   bilancio  limitatamente  per  ogni  mese,  ad  un
dodicesimo  della  spesa  prevista  per  ciascun capitolo dell'ultimo
bilancio  deliberato  dal  Consiglio  di  Amministrazione  ovvero nei
limiti della maggiore spesa ove si tratti di spese obbligatorie e non
suscettibili di impegno e pagamento frazionato.