Art. 20 - Direttive generali

   Sulla  base  degli obiettivi e del singoli programmi di attivita',
definiti  su proposta del Presidente dal Consiglio di Amministrazione
in  sede  di  deliberazione  del bilancio di previsione, il Direttore
Generale  entro  60  giorni  dalla  suddetta data di approvazione del
bilancio emana le direttive per l'azione amministrativa e la gestione
trasferendo  a  ciascuna  unita'  previsionale  di base le rispettive
risorse.

   Il  Direttore Generale, per il tramite della direzione ragioneria,
cura  l'andamento  della gestione economica e finanziaria dell'Ente e
delle  singole  strutture assegnatarie di risorse economiche. Inoltre
il  Direttore  Generale, in sede di verifica periodica dell'andamento
della  gestione  adotta,  se  del  caso,  gli eventuali provvedimenti
necessari  per  assicurare  la  corretta  ed economica gestione delle
risorse  assegnate  alle  unita'  previsionali  di  base informandone
tempestivamente  il  Presidente.  Qualora  nel  corso  della gestione
motivate   esigenze   lo   richiedano  il  Direttore  Generale  puo',
nell'ambito  delle  disponibilita' di bilancio, modificare le risorse
assegnate  alle  unita'  previsionali  di  base,  dandone  tempestiva
informazione  al  Presidente per la successiva ratifica del Consiglio
di  Amministrazione.  Tali modifiche vengono segnalate alla direzione
ragioneria per i conseguenti adempimenti contabili.

   Ai  fini  della  verifica  della  gestione  del centri di spesa in
funzione degli obiettivi assegnati la direzione ragioneria fornisce i
necessari  elementi  all'ufficio  di  controllo  interno,  di  cui al
successivo art. 21.

   I  responsabili  delle unita' previsionali di base ripartiscono il
bilancio   per  centri  di  costo  in  relazione  a  quanto  previsto
dall'articolo  57,  nel  rispetto  degli  obiettivi  assegnati  e  in
relazione alle competenze delle singole strutture.