Art. 20 - Direttive generali Sulla base degli obiettivi e del singoli programmi di attivita', definiti su proposta del Presidente dal Consiglio di Amministrazione in sede di deliberazione del bilancio di previsione, il Direttore Generale entro 60 giorni dalla suddetta data di approvazione del bilancio emana le direttive per l'azione amministrativa e la gestione trasferendo a ciascuna unita' previsionale di base le rispettive risorse. Il Direttore Generale, per il tramite della direzione ragioneria, cura l'andamento della gestione economica e finanziaria dell'Ente e delle singole strutture assegnatarie di risorse economiche. Inoltre il Direttore Generale, in sede di verifica periodica dell'andamento della gestione adotta, se del caso, gli eventuali provvedimenti necessari per assicurare la corretta ed economica gestione delle risorse assegnate alle unita' previsionali di base informandone tempestivamente il Presidente. Qualora nel corso della gestione motivate esigenze lo richiedano il Direttore Generale puo', nell'ambito delle disponibilita' di bilancio, modificare le risorse assegnate alle unita' previsionali di base, dandone tempestiva informazione al Presidente per la successiva ratifica del Consiglio di Amministrazione. Tali modifiche vengono segnalate alla direzione ragioneria per i conseguenti adempimenti contabili. Ai fini della verifica della gestione del centri di spesa in funzione degli obiettivi assegnati la direzione ragioneria fornisce i necessari elementi all'ufficio di controllo interno, di cui al successivo art. 21. I responsabili delle unita' previsionali di base ripartiscono il bilancio per centri di costo in relazione a quanto previsto dall'articolo 57, nel rispetto degli obiettivi assegnati e in relazione alle competenze delle singole strutture.