Art. 21 - Controllo interno L'Ufficio di controllo interno, previsto dall'articolo 9 del d.lgs. 25011997, opera in posizione di autonomia e risponde esclusivamente agli Organi tramite il Presidente dell'Ente. L' ufficio di controllo interno, sentiti i responsabili delle unita' previsionali di base, propone annualmente al Presidente, per la successiva deliberazione da parte del Consiglio di Amministrazione, i parametri egli indici di riferimento del controllo e delle valutazioni. L'ufficio ha il compito di accertare la rispondenza dei risultati della attivita' agli obiettivi, valutandone comparativamente i costi, i modi ed i tempi di conseguimento secondo gli indirizzi stabiliti annualmente dal Consiglio di Amministrazione stesso. In particolare verifica mediante valutazioni comparative dei conti e dei rendimenti la rispondenza del risultati dell'attivita' agli obiettivi e programmi stabiliti. Nell'espletamento dell'anzidetta attivita' l'ufficio di controllo interno tiene conto, sulla base dei dati foniti dalle strutture, del rapporto tra costi e rendimenti dell'azione amministrativa , tratto da elementi significativi quali il costo del lavoro e delle altre risorse impiegate, la durata dei procedimenti, i tempi standard delle operazioni amministrative e contabili e ove rilevi, il grado di copertura del servizio. L'ufficio di controllo interno relaziona il Consiglio di Amministrazione, tramite il Presidente, sulla attivita' di controllo effettuata. La composizione del servizio di controllo interno e le modalita' di funzionamento sono definite nel regolamento di organizzazione e del personale. Il Presidente, scelto tra i Magistrati del Consiglio di Stato, della Corte del Conti o tra gli Avvocati di Stato, e' nominato dal Consiglio di Amministrazione.