Art. 21 - Controllo interno

   L'Ufficio  di  controllo  interno,  previsto  dall'articolo  9 del
d.lgs.   25011997,   opera  in  posizione  di  autonomia  e  risponde
esclusivamente agli Organi tramite il Presidente dell'Ente.

   L'  ufficio  di  controllo  interno,  sentiti i responsabili delle
unita'  previsionali  di base, propone annualmente al Presidente, per
la    successiva    deliberazione   da   parte   del   Consiglio   di
Amministrazione, i parametri egli indici di riferimento del controllo
e delle valutazioni.

   L'ufficio  ha il compito di accertare la rispondenza dei risultati
della attivita' agli obiettivi, valutandone comparativamente i costi,
i  modi  ed  i tempi di conseguimento secondo gli indirizzi stabiliti
annualmente  dal  Consiglio di Amministrazione stesso. In particolare
verifica  mediante valutazioni comparative dei conti e dei rendimenti
la   rispondenza   del  risultati  dell'attivita'  agli  obiettivi  e
programmi stabiliti.

   Nell'espletamento  dell'anzidetta attivita' l'ufficio di controllo
interno  tiene conto, sulla base dei dati foniti dalle strutture, del
rapporto  tra  costi e rendimenti dell'azione amministrativa , tratto
da  elementi  significativi  quali  il costo del lavoro e delle altre
risorse impiegate, la durata dei procedimenti, i tempi standard delle
operazioni  amministrative  e  contabili  e  ove  rilevi, il grado di
copertura del servizio.

   L'ufficio   di   controllo   interno  relaziona  il  Consiglio  di
Amministrazione,  tramite il Presidente, sulla attivita' di controllo
effettuata.

   La  composizione  del servizio di controllo interno e le modalita'
di  funzionamento  sono  definite nel regolamento di organizzazione e
del  personale.  Il Presidente, scelto tra i Magistrati del Consiglio
di  Stato,  della  Corte  del  Conti  o tra gli Avvocati di Stato, e'
nominato dal Consiglio di Amministrazione.