Art. 22 - Accertamento delle entrate

   L'entrata  e  accertata  quando l'Ente appurata la ragione del suo
credito   e   la   persona   debitrice   inscrive   come   competenza
dell'esercizio  finanziario  l'ammontare  del  credito  che  viene  a
scadenza nell'anno.

   Quando  trattasi  di  entrate la cui acquisizione e' sottoposta ad
oneri o condizioni, e' necessario che l'accertamento sia proceduto da
apposita deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

   Le entrate dell'Ente sono costituite da:

a) trasferimenti  da  parte dello Stato connessi all'espletamento dei
   compiti istituzionali dell'Ente ed all'attuazione del contratto di
   programma,  di  cui  all'art.  7,  comma  1  lett.a),  di  decreto
   legislativo 25 luglio 1997, n. 250;
b) proventi previsti dall'art. 7 legge 22/8/1985 n. 449;
c) tariffe  per  le  prestazioni  di  servizi  stabilite con apposito
   regolamento  di  cui  all'art.  7  comma  1  - lett.b) del decreto
   legislativo 25 luglio 1997 n. 250;
d) contributi,  diritti  di  certificazione  e  documentazione  degli
   iscritti  ai  registri e agli albi del personale navigante e degli
   altri operatori del settore;
e) dai  proventi  derivanti  dalla  vendita  di  pubblicazioni  edite
   dall'Ente;
f) dai  contributi  di  altre  amministrazioni  pubbliche  e  private
   nazionali ed internazionali;
g) dagli  interessi che si maturano sui prestiti, sui mutui ipotecati
   e sui conti correnti;
h) dai redditi dei beni immobili di proprieta' dell'Ente;
i) da altri proventi

   La  determinazione degli importi dovuti all'Ente per le operazioni
soggette a fatturazione e' di competenza della struttura responsabile
del  procedimento.  La  emissione  della  fattura  avviene  in base a
rapporti  o  altra  documentazione  idonea  ed  identificativa  della
prestazione.

   Il  Direttore  Generale sulla base del costo di produzione propone
al  Presidente  il  prezzo  di  vendita  delle  pubblicazioni  emesse
dall'Ente.

   L'accertamento  di entrata da luogo ad annotazioni nelle scritture
con imputazione al competente capitolo di bilancio

   A   tale  fine  la  relativa  documentazione  e'  trasmessa  dalle
strutture interessate alla direzione ragioneria.

   Le  scritture  relative alle entrate debbono essere tenute in modo
da  consentire il riscontro della tempestivita' di pagamento da parte
del singoli debitori e le eventuali morosita'.