Art. 22 - Accertamento delle entrate L'entrata e accertata quando l'Ente appurata la ragione del suo credito e la persona debitrice inscrive come competenza dell'esercizio finanziario l'ammontare del credito che viene a scadenza nell'anno. Quando trattasi di entrate la cui acquisizione e' sottoposta ad oneri o condizioni, e' necessario che l'accertamento sia proceduto da apposita deliberazione del Consiglio di Amministrazione. Le entrate dell'Ente sono costituite da: a) trasferimenti da parte dello Stato connessi all'espletamento dei compiti istituzionali dell'Ente ed all'attuazione del contratto di programma, di cui all'art. 7, comma 1 lett.a), di decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250; b) proventi previsti dall'art. 7 legge 22/8/1985 n. 449; c) tariffe per le prestazioni di servizi stabilite con apposito regolamento di cui all'art. 7 comma 1 - lett.b) del decreto legislativo 25 luglio 1997 n. 250; d) contributi, diritti di certificazione e documentazione degli iscritti ai registri e agli albi del personale navigante e degli altri operatori del settore; e) dai proventi derivanti dalla vendita di pubblicazioni edite dall'Ente; f) dai contributi di altre amministrazioni pubbliche e private nazionali ed internazionali; g) dagli interessi che si maturano sui prestiti, sui mutui ipotecati e sui conti correnti; h) dai redditi dei beni immobili di proprieta' dell'Ente; i) da altri proventi La determinazione degli importi dovuti all'Ente per le operazioni soggette a fatturazione e' di competenza della struttura responsabile del procedimento. La emissione della fattura avviene in base a rapporti o altra documentazione idonea ed identificativa della prestazione. Il Direttore Generale sulla base del costo di produzione propone al Presidente il prezzo di vendita delle pubblicazioni emesse dall'Ente. L'accertamento di entrata da luogo ad annotazioni nelle scritture con imputazione al competente capitolo di bilancio A tale fine la relativa documentazione e' trasmessa dalle strutture interessate alla direzione ragioneria. Le scritture relative alle entrate debbono essere tenute in modo da consentire il riscontro della tempestivita' di pagamento da parte del singoli debitori e le eventuali morosita'.