Art. 23 - Entrate per operazioni di competenza dell'Ente L'accertamento delle entrate di cui alle lettere b), c), d), e) dell'articolo precedente e' documentata da fatture o altro documento giustificativo. Alla emissione delle fatture provvedono tutte le direzioni dell'Ente che svolgono attivita' soggetta a fatturazione.