Art. 23 - Entrate per operazioni di competenza dell'Ente

   L'accertamento  delle  entrate  di cui alle lettere b), c), d), e)
dell'articolo  precedente e' documentata da fatture o altro documento
giustificativo.

   Alla   emissione  delle  fatture  provvedono  tutte  le  direzioni
dell'Ente che svolgono attivita' soggetta a fatturazione.