Art. 24 - Contributo a sostegno di attivita' istituzionale

   L'Ente  puo'  concedere  o  ricevere  contributi  da parte di enti
pubblici   e  privati,  nazionali  o  internazionali,  finalizzati  a
finanziare  attivita'  rientranti  nei  propri compiti istituzionali,
incluse  le  attivita'  di  studio,  di  ricerca, l'organizzazione di
mostre,  congressi,  conferenze e corsi, in misura non superiore alla
spesa preventivata.

   L'Ente puo' altresi', sulla base del contratto di programma di cui
all'art.  3  del  d.Igs.  250/97  erogare  o garantire per un periodo
massimo  di cinque anni contributi diretti ad assicurare l'equilibrio
economico  della gestione di aeroporti con traffico annuo inferiore a
600.000  passeggeri  che  rivestono  rilevante  interesse  sociale  o
turistico ovvero strategico - economico.