Art. 24 - Contributo a sostegno di attivita' istituzionale L'Ente puo' concedere o ricevere contributi da parte di enti pubblici e privati, nazionali o internazionali, finalizzati a finanziare attivita' rientranti nei propri compiti istituzionali, incluse le attivita' di studio, di ricerca, l'organizzazione di mostre, congressi, conferenze e corsi, in misura non superiore alla spesa preventivata. L'Ente puo' altresi', sulla base del contratto di programma di cui all'art. 3 del d.Igs. 250/97 erogare o garantire per un periodo massimo di cinque anni contributi diretti ad assicurare l'equilibrio economico della gestione di aeroporti con traffico annuo inferiore a 600.000 passeggeri che rivestono rilevante interesse sociale o turistico ovvero strategico - economico.