Art. 25 - Emissione e controllo delle fatture

   Le fatture sono redatte in tre copie:

1) l'originale per l'utente;
2) la copia per la direzione ragioneria;
3) la copia da conservare agli atti dell'ufficio;

   Le fatture devono essere tempestivamente comunicate alla direzione
ragioneria  per le successive operazioni di riscontro e accertamento.
Qualora   l'ammontare   delle  fatture  risulti  inferiore  a  quello
effettivamente  dovuto,  la  direzione  competente emettera' la nuova
fattura per differenza. Nel caso in cui l'ammontare risulti superiore
la direzione interessata dara' disposizione alla direzione ragioneria
per  il  rimborso previa emissione di nota di credito a scalare dalla
fattura.

   Ciascun  ufficio emittente conserva un elenco delle fatture emesse
nell'anno; la direzione ragioneria conserva per ciascun anno la copia
degli elenchi di cui al presente comma.

   L'elenco  di  cui  al  precedente  comma  e'  tenuto  su  supporti
informatici.