Art. 25 - Emissione e controllo delle fatture Le fatture sono redatte in tre copie: 1) l'originale per l'utente; 2) la copia per la direzione ragioneria; 3) la copia da conservare agli atti dell'ufficio; Le fatture devono essere tempestivamente comunicate alla direzione ragioneria per le successive operazioni di riscontro e accertamento. Qualora l'ammontare delle fatture risulti inferiore a quello effettivamente dovuto, la direzione competente emettera' la nuova fattura per differenza. Nel caso in cui l'ammontare risulti superiore la direzione interessata dara' disposizione alla direzione ragioneria per il rimborso previa emissione di nota di credito a scalare dalla fattura. Ciascun ufficio emittente conserva un elenco delle fatture emesse nell'anno; la direzione ragioneria conserva per ciascun anno la copia degli elenchi di cui al presente comma. L'elenco di cui al precedente comma e' tenuto su supporti informatici.