Art. 26 - Riscossione delle entrate

   Le  entrate sono riscosse dall'istituto di credito che gestisce il
servizio  di  tesoreria  o  di cassa, mediante reversali di incasso a
favore del predetto istituto.

   L'istituto  tesoriere  o  cassiere non puo' ricusare l'esazione di
somme  che vengono versate in favore dell'ente, per mancata emissione
preventiva della reversale di incasso.

   Le  entrate  introitate  tramite  il  servizio  di  conto corrente
postale  intestato  all'Ente debbono affluire all'Istituto di credito
con  cadenza quindicinale. Entro il 31 dicembre di ciascun anno tutte
le  giacenze  del  conto  corrente postale debbono affluire sul conto
bancario dell'istituto.

   Le reversali sono numerate progressivamente e devono contenere :

1) l'indicazione dell'esercizio finanziario nonche' la specificazione
   della  gestione  -  di competenza o del residui - cui l'entrata si
   riferisce;
2) il capitolo con il relativo codice meccanografico ed eventualmente
   l'articolo al quale va imputata l'entrata;
3) il nome e cognome o la ragione sociale del debitore;
4) l'importo in cifre ed in lettere della somma da riscuotere;
5) la causale della riscossione;
6) la data di emissione della reversale.

   Le reversali vistate dal funzionario responsabile del procedimento
sono firmate congiuntamente dal Direttore Generale e dal direttore di
ragioneria o da persone dai medesimi delegate.

   E'  vietato  disporre  pagamenti  di  spesa con le somme incassate
direttamente   tramite   i   cassieri-economi  dell'Ente  di  cui  al
successivo art. 44.