Art. 26 - Riscossione delle entrate Le entrate sono riscosse dall'istituto di credito che gestisce il servizio di tesoreria o di cassa, mediante reversali di incasso a favore del predetto istituto. L'istituto tesoriere o cassiere non puo' ricusare l'esazione di somme che vengono versate in favore dell'ente, per mancata emissione preventiva della reversale di incasso. Le entrate introitate tramite il servizio di conto corrente postale intestato all'Ente debbono affluire all'Istituto di credito con cadenza quindicinale. Entro il 31 dicembre di ciascun anno tutte le giacenze del conto corrente postale debbono affluire sul conto bancario dell'istituto. Le reversali sono numerate progressivamente e devono contenere : 1) l'indicazione dell'esercizio finanziario nonche' la specificazione della gestione - di competenza o del residui - cui l'entrata si riferisce; 2) il capitolo con il relativo codice meccanografico ed eventualmente l'articolo al quale va imputata l'entrata; 3) il nome e cognome o la ragione sociale del debitore; 4) l'importo in cifre ed in lettere della somma da riscuotere; 5) la causale della riscossione; 6) la data di emissione della reversale. Le reversali vistate dal funzionario responsabile del procedimento sono firmate congiuntamente dal Direttore Generale e dal direttore di ragioneria o da persone dai medesimi delegate. E' vietato disporre pagamenti di spesa con le somme incassate direttamente tramite i cassieri-economi dell'Ente di cui al successivo art. 44.