Art. 32 - Ordinazione della spesa Il pagamento della spesa e' ordinato, entro i limiti di cui all'art. 28, mediante emissione di ordinativi di pagamento numerati in ordine progressivo tratti sull'Istituto di credito incaricato del servizio di tesoreria o di cassa Gli ordinativi di pagamento, vistati dal funzionario responsabile, sono firmati dal Direttore Generale e dal direttore di ragioneria o dalle persone dai medesimi delegati. Gli ordinativi di pagamento devono contenere: 1) l'indicazione dell'esercizio finanziario nonche' la specificazione della gestione - di competenza o dei residui - cui la spesa si riferisce; 2) il capitolo di bilancio; 3) il codice meccanografico del capitolo; 4) il nome e cognome o denominazione, indirizzo, codice fiscale o la partita Iva del creditore, ove non trattasi di personale dipendente; 5) la casuale del pagamento; 6) l'importo da pagare in cifre ed in lettere; 7) le modalita' di estinzione del titolo; 8) la data di emissione; 9) la data di scadenza ove necessario. I mandati di pagamento sono cronologicamente registrati sull'apposito giornale di cassa e nei partitari di spesa tenendo distinti quelli che si riferiscono alla competenza da quelli relativi ai residui. I giornali di cassa hanno una numerazione progressiva dei singoli fogli e sono siglati dal direttore della direzione ragioneria. Per il pagamento delle retribuzioni al personale dipendente e per il versamento del relativi contributi a carico dell'Ente, possono essere emessi reversali ed ordinativi unici anche se l'entrata o la spesa deve essere imputata a piu' voci di bilancio, sempre che le entrate e le spese siano imputabili a una sola gestione. In tal caso l'ordinativo deve contenere la specifica delle somme da imputare a ciascun capitolo di bilancio.