Art. 32 - Ordinazione della spesa

   Il  pagamento  della  spesa  e'  ordinato,  entro  i limiti di cui
all'art.  28,  mediante emissione di ordinativi di pagamento numerati
in  ordine progressivo tratti sull'Istituto di credito incaricato del
servizio di tesoreria o di cassa

   Gli ordinativi di pagamento, vistati dal funzionario responsabile,
sono  firmati  dal Direttore Generale e dal direttore di ragioneria o
dalle persone dai medesimi delegati.

   Gli ordinativi di pagamento devono contenere:

1) l'indicazione dell'esercizio finanziario nonche' la specificazione
   della  gestione  -  di  competenza o dei residui - cui la spesa si
   riferisce;
2) il capitolo di bilancio;
3) il codice meccanografico del capitolo;
4) il  nome e cognome o denominazione, indirizzo, codice fiscale o la
   partita   Iva   del  creditore,  ove  non  trattasi  di  personale
   dipendente;
5) la casuale del pagamento;
6) l'importo da pagare in cifre ed in lettere;
7) le modalita' di estinzione del titolo;
8) la data di emissione;
9) la data di scadenza ove necessario.

   I   mandati   di   pagamento   sono   cronologicamente  registrati
sull'apposito  giornale  di  cassa  e  nei partitari di spesa tenendo
distinti quelli che si riferiscono alla competenza da quelli relativi
ai residui. I giornali di cassa hanno una numerazione progressiva dei
singoli   fogli   e   sono  siglati  dal  direttore  della  direzione
ragioneria.

   Per  il pagamento delle retribuzioni al personale dipendente e per
il  versamento  del  relativi  contributi a carico dell'Ente, possono
essere  emessi  reversali ed ordinativi unici anche se l'entrata o la
spesa  deve  essere  imputata  a piu' voci di bilancio, sempre che le
entrate  e le spese siano imputabili a una sola gestione. In tal caso
l'ordinativo  deve  contenere  la specifica delle somme da imputare a
ciascun capitolo di bilancio.