Art. 33 - Pagamento dei mandati

   L'Ente  su richiesta scritta del creditore esegue l'ordinativo con
le  seguenti  modalita'  di  pagamento,  restando  sollevato  da ogni
responsabilita' non imputabile a cause direttamente riferibili:

1) accreditamento  in  conto corrente postale a favore del creditore,
   nonche' mediante emissione di vaglia postale o telegrafico; in tal
   caso  deve  essere  allegata  al  titolo  la  ricevuta  rilasciata
   dall'ufficio postale;
2) commutazione  in  vaglia  bancario  o  in  assegno  circolare, non
   trasferibile, all'ordine del creditore;
3) accreditamento in conto corrente bancario intestato al creditore;
4) riscossione diretta presso l'Istituto cassiere, con indicazione da
   parte  del  legale  rappresentante  della  societa'  della persona
   legittimata a rilasciare quietanza liberatoria.

   La   dichiarazione   di   accreditamento  o  di  commutazione  che
sostituisce la quietanza del creditore, deve risultare sul mandato di
pagamento  da annotazione recante gli estremi relativi all'operazione
ed il timbro dell'istituto cassiere.

   Le  spese  relative  alle modalita' di pagamento sono a carico del
creditore, fanno eccezione le operazioni a favore dei dipendenti.