Art. 33 - Pagamento dei mandati L'Ente su richiesta scritta del creditore esegue l'ordinativo con le seguenti modalita' di pagamento, restando sollevato da ogni responsabilita' non imputabile a cause direttamente riferibili: 1) accreditamento in conto corrente postale a favore del creditore, nonche' mediante emissione di vaglia postale o telegrafico; in tal caso deve essere allegata al titolo la ricevuta rilasciata dall'ufficio postale; 2) commutazione in vaglia bancario o in assegno circolare, non trasferibile, all'ordine del creditore; 3) accreditamento in conto corrente bancario intestato al creditore; 4) riscossione diretta presso l'Istituto cassiere, con indicazione da parte del legale rappresentante della societa' della persona legittimata a rilasciare quietanza liberatoria. La dichiarazione di accreditamento o di commutazione che sostituisce la quietanza del creditore, deve risultare sul mandato di pagamento da annotazione recante gli estremi relativi all'operazione ed il timbro dell'istituto cassiere. Le spese relative alle modalita' di pagamento sono a carico del creditore, fanno eccezione le operazioni a favore dei dipendenti.