Art. 36 - Le spese di rappresentanza Sono spese di rappresentanza quelle fondate sulla esigenza dell'Ente di manifestarsi all'esterno e di intrattenere pubbliche relazioni con soggetti ad esso estranei in rapporto ai propri fini istituzionali. Esse sono finalizzate, nella vita di relazione dell' Ente, all'intento di suscitare su di esso, sulla sua attivita' e sui suoi scopi, l'attenzione e l'interesse di ambienti e di soggetti qualificati nazionali, comunitari o internazionali, onde ottenere gli innegabili vantaggi che per una pubblica istituzione derivano dal fatto di essere conosciuta, apprezzata e seguita nella sua azione a favore della collettivita'. Le spese di rappresentanza sono poste a carico dell'apposito capitolo di bilancio. Sono da considerare comunque spese di rappresentanza: 1) colazioni e piccole consumazioni in occasione di incontri di lavoro con personalita' o autorita' estranee all'Ente; 2) omaggi floreali, biglietti augurali, necrologi in occasione della morte di personalita' estranee all'Ente. 3) cerimonie di apertura di nuove sedi (stampa di inviti, affitto locali, addobbi ed impianti vari, servizi fotografici, eventuali rinfreschi); 4) piccoli doni, quali targhe, medaglie, libri, coppe, oggetti simbolici a personalita' nazionali o internazionali o a membri di delegazioni straniere in visita all'Ente, oppure in occasione di visite all'estero compiute da rappresentanti o delegazioni ufficiali dell'Ente; 5) servizi fotografici di stampe e di relazioni pubbliche.