Art. 36 - Le spese di rappresentanza

   Sono   spese  di  rappresentanza  quelle  fondate  sulla  esigenza
dell'Ente  di  manifestarsi  all'esterno  e di intrattenere pubbliche
relazioni  con  soggetti  ad esso estranei in rapporto ai propri fini
istituzionali.  Esse  sono finalizzate, nella vita di relazione dell'
Ente,  all'intento di suscitare su di esso, sulla sua attivita' e sui
suoi  scopi,  l'attenzione  e  l'interesse  di ambienti e di soggetti
qualificati nazionali, comunitari o internazionali, onde ottenere gli
innegabili  vantaggi  che  per  una pubblica istituzione derivano dal
fatto  di  essere conosciuta, apprezzata e seguita nella sua azione a
favore della collettivita'.

   Le  spese  di  rappresentanza  sono  poste  a carico dell'apposito
capitolo di bilancio.

   Sono da considerare comunque spese di rappresentanza:

1) colazioni  e  piccole  consumazioni  in  occasione  di incontri di
   lavoro con personalita' o autorita' estranee all'Ente;
2) omaggi  floreali, biglietti augurali, necrologi in occasione della
   morte di personalita' estranee all'Ente.
3) cerimonie  di  apertura  di  nuove sedi (stampa di inviti, affitto
   locali,  addobbi  ed impianti vari, servizi fotografici, eventuali
   rinfreschi);
4) piccoli  doni,  quali  targhe,  medaglie,  libri,  coppe,  oggetti
   simbolici  a personalita' nazionali o internazionali o a membri di
   delegazioni  straniere  in visita all'Ente, oppure in occasione di
   visite   all'estero   compiute  da  rappresentanti  o  delegazioni
   ufficiali dell'Ente;
5) servizi fotografici di stampe e di relazioni pubbliche.