Art. 38 - Mutui e altre operazioni finanziarie

   Il  Consiglio  di  Amministrazione  puo'  deliberare il ricorso al
mercato   finanziario   per   contrarre   mutui  o  altre  operazioni
finanziarie  destinati esclusivamente al finanziamento delle spese in
conto capitale o per la realizzazione di particolari programmi aventi
notevole   rilievo  finanziario  ed  economico  ricorrendo  ove  piu'
convenienti anche ad operazioni di leasing e di factoring.

   L'onere  complessivo  delle  quote  di ammortamento dovra' in ogni
caso  non  compromettere  l'equilibrio  economico  e  finanziario del
bilancio.