Art. 38 - Mutui e altre operazioni finanziarie Il Consiglio di Amministrazione puo' deliberare il ricorso al mercato finanziario per contrarre mutui o altre operazioni finanziarie destinati esclusivamente al finanziamento delle spese in conto capitale o per la realizzazione di particolari programmi aventi notevole rilievo finanziario ed economico ricorrendo ove piu' convenienti anche ad operazioni di leasing e di factoring. L'onere complessivo delle quote di ammortamento dovra' in ogni caso non compromettere l'equilibrio economico e finanziario del bilancio.