Art. 39- Carte di credito

   L'Ente  in  base a quanto previsto dall'art. 1 commi 47 e 48 della
legge  n.  549 del 28 dicembre 1995 adotta nell'ambito dei sistemi di
pagamento, le carte di credito a favore del Presidente, del Direttore
Generale  e  del  personale  che  per  esigenze di lavoro la svolgono
propria  attivita'  fuori  della sede con conseguente sostenimento di
spese rientranti nella rispettiva competenza.

   La  carta  di  credito e' abilitata al pagamento di tutte le spese
sostenute  in  occasione  di  missione  (vitto,  alloggio,  spese  di
viaggio),  acquisto  di  beni,  lavori e servizi in economia spese di
rappresenta  e  organizzazione  di  corsi  e  convegni  di  esclusiva
competenza   dell'Ente,   fermo  restando  l'obbligo  della  relativa
documentazione di spesa.

   Il  Direttore  Generale  autorizza  l'emissione  la  revoca  o  la
sospensione delle carte di credito.