Art. 39- Carte di credito L'Ente in base a quanto previsto dall'art. 1 commi 47 e 48 della legge n. 549 del 28 dicembre 1995 adotta nell'ambito dei sistemi di pagamento, le carte di credito a favore del Presidente, del Direttore Generale e del personale che per esigenze di lavoro la svolgono propria attivita' fuori della sede con conseguente sostenimento di spese rientranti nella rispettiva competenza. La carta di credito e' abilitata al pagamento di tutte le spese sostenute in occasione di missione (vitto, alloggio, spese di viaggio), acquisto di beni, lavori e servizi in economia spese di rappresenta e organizzazione di corsi e convegni di esclusiva competenza dell'Ente, fermo restando l'obbligo della relativa documentazione di spesa. Il Direttore Generale autorizza l'emissione la revoca o la sospensione delle carte di credito.