Art. 4 - Piano pluriennale Il Presidente, sentito il Direttore Generale, propone al Consiglio di Amministrazione entro il 30 settembre di ciascun anno il programma della attivita' dell'anno successivo sulla base di piani triennali annualmente aggiornati. Nell'ambito del piano pluriennale l'ente provvede a programmane la propria attivita' per progetti e per funzioni. La programmazione annuale, in coerenza con gli obiettivi del programma triennale, costituisce documento preliminare per la formazione del bilancio di previsione.