Art. 4 - Piano pluriennale

   Il Presidente, sentito il Direttore Generale, propone al Consiglio
di Amministrazione entro il 30 settembre di ciascun anno il programma
della  attivita'  dell'anno  successivo sulla base di piani triennali
annualmente aggiornati.

   Nell'ambito del piano pluriennale l'ente provvede a programmane la
propria  attivita'  per  progetti  e  per funzioni. La programmazione
annuale,  in  coerenza  con  gli  obiettivi  del programma triennale,
costituisce  documento  preliminare per la formazione del bilancio di
previsione.