Art. 40 - Affidamento del servizio di cassa

   Il  servizio  di cassa e' affidato in base ad apposita convenzione
ad  un  unico Istituto di credito, di cui all'articolo 13 del decreto
legislativo   1o  settembre  1993  n.  385,  con  l'osservanza  delle
disposizioni  recate dalla legge 29 ottobre 1984, n. 720, concernente
l'istituzione del servizio di Tesoreria Unica.

   L'Ente   puo'   avvalersi   del   conti   correnti   postali   per
l'espletamento  di particolari servizi. L'unico traente e' l'Istituto
cassiere di cui al comma 1 previa emissione di una apposita reversale
di incasso emessa dall'Ente.