Art. 40 - Affidamento del servizio di cassa Il servizio di cassa e' affidato in base ad apposita convenzione ad un unico Istituto di credito, di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 1o settembre 1993 n. 385, con l'osservanza delle disposizioni recate dalla legge 29 ottobre 1984, n. 720, concernente l'istituzione del servizio di Tesoreria Unica. L'Ente puo' avvalersi del conti correnti postali per l'espletamento di particolari servizi. L'unico traente e' l'Istituto cassiere di cui al comma 1 previa emissione di una apposita reversale di incasso emessa dall'Ente.