Art. 41- Cassa economale

   Il   Direttore  Generale  puo'  autorizzare  l'istituzione  di  un
servizio  di  cassa  interno sia per la sede centrale che per le sedi
periferiche.

   L'incarico  di cassiere e' conferito dal dirigente della struttura
organizzativa  ad  un  impiegato di ruolo per una durata determinata,
comunque  non  superiore  a tre anni ed e' rinnovabile. L'incarico di
cassiere puo' cumularsi con quello di consegnatario economo.

   I  cassieri sono soggetti al controllo del direttore di ragioneria
o  del  suo  delegato. Le verifiche devono avvertire almeno una volta
ogni  tre  mesi.  Per  ogni  verifica deve essere redatto un apposito
verbale  che  viene  trasmesso  in  copia ai direttori funzionalmente
superiori e al Direttore Generale per le conseguenti valutazioni.