Art. 41- Cassa economale Il Direttore Generale puo' autorizzare l'istituzione di un servizio di cassa interno sia per la sede centrale che per le sedi periferiche. L'incarico di cassiere e' conferito dal dirigente della struttura organizzativa ad un impiegato di ruolo per una durata determinata, comunque non superiore a tre anni ed e' rinnovabile. L'incarico di cassiere puo' cumularsi con quello di consegnatario economo. I cassieri sono soggetti al controllo del direttore di ragioneria o del suo delegato. Le verifiche devono avvertire almeno una volta ogni tre mesi. Per ogni verifica deve essere redatto un apposito verbale che viene trasmesso in copia ai direttori funzionalmente superiori e al Direttore Generale per le conseguenti valutazioni.