Art. 42 - Gestione del cassiere Il cassiere puo' essere dotato all'inizio di ciascun anno finanziario, con provvedimento del Direttore Generale di un fondo non superiore a L. 20.000.000 (Euro 10,329) reintegrabile, durante l'esercizio, previa presentazione del rendiconto delle somme gia' spese. Con il fondo si puo' provvedere esclusivamente al pagamento delle minute spese di funzionamento e per l'acquisto di piccoli mobili e arredi ciascuna d'importo non superiore a L.2.000.000 ( Euro 1,033). Possono gravare sul fondo gli acconti per spese di viaggio e di indennita' di missione, prescindendo dal limite di importo del comma precedente. Per le spese che singolarmente non eccedono le L.100.000 ( Euro 51,65) lo scontrino fiscale, contenente l'oggetto della spesa, e documento giustificativo della spesa stessa. Nei casi in cui la descrizione riportata sia generica lo scontrino fiscale deve essere integrato con una dichiarazione dell'interessato attestante la natura della spesa. Tutti i pagamenti eseguiti con il fondo a disposizione del cassiere possono essere eseguiti previa autorizzazione del dirigente. Le disponibilita' del fondo di cassa al 31 dicembre di ciascun esercizio devono essere giro contate sul conto dell'Istituto cassiere con l'imputazione all'apposito capitolo delle entrate delle partite di giro.