Art. 42 - Gestione del cassiere

   Il   cassiere  puo'  essere  dotato  all'inizio  di  ciascun  anno
finanziario, con provvedimento del Direttore Generale di un fondo non
superiore  a  L.  20.000.000  (Euro  10,329)  reintegrabile,  durante
l'esercizio,  previa  presentazione  del  rendiconto delle somme gia'
spese.

   Con  il fondo si puo' provvedere esclusivamente al pagamento delle
minute  spese  di  funzionamento e per l'acquisto di piccoli mobili e
arredi ciascuna d'importo non superiore a L.2.000.000 ( Euro 1,033).

   Possono  gravare  sul  fondo gli acconti per spese di viaggio e di
indennita'  di missione, prescindendo dal limite di importo del comma
precedente.

   Per  le  spese  che singolarmente non eccedono le L.100.000 ( Euro
51,65)  lo  scontrino  fiscale,  contenente  l'oggetto della spesa, e
documento  giustificativo  della  spesa  stessa.  Nei  casi in cui la
descrizione  riportata  sia generica lo scontrino fiscale deve essere
integrato con una dichiarazione dell'interessato attestante la natura
della spesa.

   Tutti  i  pagamenti  eseguiti  con  il  fondo  a  disposizione del
cassiere possono essere eseguiti previa autorizzazione del dirigente.

   Le  disponibilita'  del  fondo  di cassa al 31 dicembre di ciascun
esercizio devono essere giro contate sul conto dell'Istituto cassiere
con  l'imputazione  all'apposito capitolo delle entrate delle partite
di giro.