Art. 44 - Scritture del cassiere

   Il  cassiere  effettua  la  registrazione  cronologica di tutte le
operazioni  di  cassa  da  lui eseguite ivi comprese quelle di cui al
precedente   art.  43  comma  1,  con  le  modalita'  previste  dalle
disposizioni emanate in materia dal Direttore Generale.

   Le  eventuali  somme pervenute direttamente all'Ente sono annotate
nel  registro di cassa e versate all'Istituto cassiere entro il terzo
giorno  lavorativo  dal  loro  ricevimento.  Di detta somma, all'atto
dell'incasso,  vengono  rilasciate  bollette di quietanza in triplice
copia,   timbrate   e   progressivamente   numerate  dalla  direzione
ragioneria,  la  prima  per  il versante, la seconda per la direzione
ragioneria e la terza per l'ufficio.