Art. 44 - Scritture del cassiere Il cassiere effettua la registrazione cronologica di tutte le operazioni di cassa da lui eseguite ivi comprese quelle di cui al precedente art. 43 comma 1, con le modalita' previste dalle disposizioni emanate in materia dal Direttore Generale. Le eventuali somme pervenute direttamente all'Ente sono annotate nel registro di cassa e versate all'Istituto cassiere entro il terzo giorno lavorativo dal loro ricevimento. Di detta somma, all'atto dell'incasso, vengono rilasciate bollette di quietanza in triplice copia, timbrate e progressivamente numerate dalla direzione ragioneria, la prima per il versante, la seconda per la direzione ragioneria e la terza per l'ufficio.