Art. 45 - Erogazione di spese tramite funzionari delegati. Per l'effettuazione di spese per le quali si renda necessario il pagamento mediante funzionari delegati, il Direttore Generale puo' autorizzare, sulla bue di motivate esigenze, la costituzione di fondi in favore di titolari di uffici organicamente previsti e distaccati dalla sede centrale dell'Ente. Gli ordini di pagamento a valere sulle aperture di credito di cui al primo comma del presente articolo sono firmati dal dirigente della struttura organizzativa e dal responsabile dell'ufficio amministrativo o da coloro che legittimamente li sostituiscono. Dette operazioni devono risultare da appositi registri. I funzionari delegati sono personalmente responsabili dell'utilizzo delle aperture di crediti delle spese ordinate e del pagamenti effettuati e sono soggetti agli obblighi imposti ai depositari dal codice civile.