Art. 45 - Erogazione di spese tramite funzionari delegati.

   Per  l'effettuazione  di spese per le quali si renda necessario il
pagamento  mediante  funzionari  delegati, il Direttore Generale puo'
autorizzare, sulla bue di motivate esigenze, la costituzione di fondi
in  favore  di titolari di uffici organicamente previsti e distaccati
dalla sede centrale dell'Ente.

   Gli  ordini di pagamento a valere sulle aperture di credito di cui
al primo comma del presente articolo sono firmati dal dirigente della
struttura    organizzativa    e    dal    responsabile   dell'ufficio
amministrativo o da coloro che legittimamente li sostituiscono.

   Dette operazioni devono risultare da appositi registri.

   I    funzionari    delegati    sono   personalmente   responsabili
dell'utilizzo  delle  aperture  di crediti delle spese ordinate e del
pagamenti  effettuati  e  sono  soggetti  agli  obblighi  imposti  ai
depositari dal codice civile.