Art. 48 - Conto consuntivo Il conto consuntivo e' costituito dal rendiconto finanziario, dallo stato patrimoniale, dal conto economico ed e' accompagnato dalla relazione illustrativa. Il conto consuntivo e' redatto con chiarezza e precisione e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale, finanziaria nonche' il risultato economico dell'esercizio. La relazione sull'andamento della gestione proposta dal Direttore Generale dovra' riguardare l'attivita' istituzionale svolta ponendo in evidenza i costi sostenuti ed i risultati raggiunti suddivisi per direzioni, programma e progetto in funzione degli obiettivi predeterminati. Lo schema del conto consuntivo con gli elementi del comma I e' sottoposto almeno quindici giorni prima della presentazione in Consiglio di Amministrazione al Collegio del Revisori che redige una apposita relazione da allegare al bilancio contenente, tra l'altro, l'attestazione circa la corrispondenza delle risultanze di bilancio con le scritture contabili, nonche' valutazioni in ordine alla regolarita' della gestione. Il bilancio consuntivo e' deliberato dal Consiglio di Amministrazione entro il mese di aprile successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario ed e' trasmesso entro dieci giorni dalla data della delibera al Ministero del Trasporti e della Navigazione ed al Ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica unitamente alla relazione dell'Ente e del Collegio del Revisori.