Art. 48 - Conto consuntivo

   Il  conto  consuntivo  e'  costituito  dal rendiconto finanziario,
dallo  stato  patrimoniale,  dal  conto  economico ed e' accompagnato
dalla relazione illustrativa.

   Il  conto  consuntivo e' redatto con chiarezza e precisione e deve
rappresentare   in   modo   veritiero   e   corretto   la  situazione
patrimoniale,    finanziaria    nonche'    il   risultato   economico
dell'esercizio.

   La  relazione sull'andamento della gestione proposta dal Direttore
Generale  dovra'  riguardare l'attivita' istituzionale svolta ponendo
in  evidenza i costi sostenuti ed i risultati raggiunti suddivisi per
direzioni,   programma   e   progetto  in  funzione  degli  obiettivi
predeterminati.

   Lo  schema  del  conto  consuntivo con gli elementi del comma I e'
sottoposto  almeno  quindici  giorni  prima  della  presentazione  in
Consiglio  di Amministrazione al Collegio del Revisori che redige una
apposita  relazione  da allegare al bilancio contenente, tra l'altro,
l'attestazione  circa  la corrispondenza delle risultanze di bilancio
con  le  scritture  contabili,  nonche'  valutazioni  in  ordine alla
regolarita' della gestione.

   Il   bilancio   consuntivo   e'   deliberato   dal   Consiglio  di
Amministrazione  entro  il  mese  di  aprile successivo alla chiusura
dell'esercizio  finanziario  ed e' trasmesso entro dieci giorni dalla
data della delibera al Ministero del Trasporti e della Navigazione ed
al   Ministero  del  Tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione
economica  unitamente  alla  relazione  dell'Ente  e del Collegio del
Revisori.