Art. 53 - La relazione al bilancio

   La relazione deve indicare nel dettaglio, oltre a quanto stabilito
dall'articolo 48 al 3o comma:

1) i  criteri  applicativi  nella  valutazione  delle  voci del conto
   consuntivo;
2) gli impegni pluriennali assunti;
3) i movimenti delle immobilizzazioni specificando per ciascuna voce:
   il  costo  iniziale,  eventuali  rivalutazioni, le acquisizioni ed
   alienazioni avvenute nell'esercizio, i criteri seguiti nel computo
   delle quote di ammortamento;
4) le  variazioni  intervenute  nella  consistenza  delle  altre voci
   dell'attivo  e  del  passivo,  con  particolare  riguardo  per  le
   variazioni  intervenute nei crediti e debiti e sui criteri seguiti
   per  la  determinazione  del  grado  di esigibilita' dei crediti e
   dell'eventuale costituzione del fondo svalutazione crediti;
5) il  numero  del dipendenti all'inizio dell'esercizio riportato per
   qualifiche  e  le  variazioni  intervenute  nella  consistenza del
   personale nel corso dell'esercizio;
6) l'ammontare  del  compensi  spettanti  agli  amministratori  ed ai
   Revisori del Conti, cumulativamente per ciascuna categoria;
7) i  motivi  di  maggiore  accertamento,  in  sede  consuntiva,  del
   disavanzo di amministrazione in confronto a quello presunto.