Art. 53 - La relazione al bilancio La relazione deve indicare nel dettaglio, oltre a quanto stabilito dall'articolo 48 al 3o comma: 1) i criteri applicativi nella valutazione delle voci del conto consuntivo; 2) gli impegni pluriennali assunti; 3) i movimenti delle immobilizzazioni specificando per ciascuna voce: il costo iniziale, eventuali rivalutazioni, le acquisizioni ed alienazioni avvenute nell'esercizio, i criteri seguiti nel computo delle quote di ammortamento; 4) le variazioni intervenute nella consistenza delle altre voci dell'attivo e del passivo, con particolare riguardo per le variazioni intervenute nei crediti e debiti e sui criteri seguiti per la determinazione del grado di esigibilita' dei crediti e dell'eventuale costituzione del fondo svalutazione crediti; 5) il numero del dipendenti all'inizio dell'esercizio riportato per qualifiche e le variazioni intervenute nella consistenza del personale nel corso dell'esercizio; 6) l'ammontare del compensi spettanti agli amministratori ed ai Revisori del Conti, cumulativamente per ciascuna categoria; 7) i motivi di maggiore accertamento, in sede consuntiva, del disavanzo di amministrazione in confronto a quello presunto.