Art. 54 - Riaccertamento dei residui

   Nel  bilancio consuntivo viene riportata la situazione dei residui
attivi  e  passivi  provenienti  dagli esercizi anteriori a quello di
competenza.   I   residui   attivi   e   passivi   vengono  riportati
distintamente per anno di competenza e per capitolo.

   La  situazione del residui riporta l'indicazione della consistenza
al  primo  gennaio con le somme riscosse o pagate nel corso dell'anno
di   gestione   nonche'   gli  importi  eliminati  perche'  non  piu'
realizzabili  o  dovuti,  o perche' perenti nonche' quelle rimaste da
riscuotere o da pagare.

   Trascorsi  due  anni  dalla  loro iscrizione in bilancio i residui
attivi  possono essere ridotti od eliminati d'ufficio nel caso in cui
l'importo  non  sia  superiore a L. 100.000 (Euro 51,65). Nel caso di
importi  superiori  l'eliminazione  avviene,  previa  valutazione  di
economicita', in base all'esito delle attivita' esperita per ottenere
la riscossione.

   Le  variazioni dei residui attivi e passivi devono formare oggetto
di una apposita e motivata delibera del Consiglio di Amministrazione.

   Il  Collegio dei Revisori produce una apposita relazione attinente
i residui eliminati o ridotti.

   La situazione di cui al primo comma e la delibera del Consiglio di
Amministrazione sono allegate al bilancio consuntivo.