Art. 54 - Riaccertamento dei residui Nel bilancio consuntivo viene riportata la situazione dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza. I residui attivi e passivi vengono riportati distintamente per anno di competenza e per capitolo. La situazione del residui riporta l'indicazione della consistenza al primo gennaio con le somme riscosse o pagate nel corso dell'anno di gestione nonche' gli importi eliminati perche' non piu' realizzabili o dovuti, o perche' perenti nonche' quelle rimaste da riscuotere o da pagare. Trascorsi due anni dalla loro iscrizione in bilancio i residui attivi possono essere ridotti od eliminati d'ufficio nel caso in cui l'importo non sia superiore a L. 100.000 (Euro 51,65). Nel caso di importi superiori l'eliminazione avviene, previa valutazione di economicita', in base all'esito delle attivita' esperita per ottenere la riscossione. Le variazioni dei residui attivi e passivi devono formare oggetto di una apposita e motivata delibera del Consiglio di Amministrazione. Il Collegio dei Revisori produce una apposita relazione attinente i residui eliminati o ridotti. La situazione di cui al primo comma e la delibera del Consiglio di Amministrazione sono allegate al bilancio consuntivo.